-  Caruso Simona  -  10/12/2014

IL VALORE DEL BENE TRASFERITO VARIA IN BASE ALL'IMPOSTA DA APPLICARE - Cass. Civ. n. 24054/2014 – Simona CARUSO

E' legittima la contestazione di una maggior plusvalenza da cessione di immobile basata unicamente sulla differenza tra il prezzo dichiarato ed il valore di mercato dei beni, come attribuito dall'osservatorio UTE?

La Cassazione esprime parere negativo, in assenza di altri elementi gravi, precisi e concordanti.

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta le modalità di calcolo della plusvalenze da cessione di immobili e ribadisce la diversa disciplina che sorregge la determinazione del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sui redditi.

La Corte, richiamando i suoi precedenti (sentenza n. 16700/2005; n. 7689/2003, di recente n. 245 del 09/01/2014), ha ricordato che con riguardo ai redditi d'impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile (ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54) "in base all'inequivoco significato del termine "corrispettivo", occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non al valore di mercato del bene, come per l'imposta di registro, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell'imposta da applicare".

Da ciò consegue, secondo la Suprema Corte che, in presenza di contabilità formalmente regolare, per procedere all'accertamento analitico-induttivo (ex art. 39, comma 1, lett. d) D.P.R. 600/1973), le valutazioni effettuate dall'U.T.E. non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, ma possono solo essere vagliate nel contesto della situazione dell'impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti - quali, tra le altre, l'assoluta sproporzione tra corrispettivo dichiarato e valore dell'immobile - costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare.




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