-  Cardani Valentina  -  13/07/2014

IL RISCHIO ELETTIVO... ESISTE, E L'INFORTUNIO DI SPIDERMAN NON E' INDENNIZZABILE! - Cass., Sez. Lav., 15705/14 – V. CARDANI

In materia di infortunio sul lavoro, la risarcibilità dei danni patiti dal lavoratore è subordinata – oltre al mancato rispetto di norme a tutela della sicurezza – al nesso tra il danno e l'attività lavorativa, nesso, questo, detto di "occasionalità".

Esso non coincide con il puro e semplice nesso causale, ma comprende una casistica più ampia.

Pertanto, affinchè il danno sia risarcibile, il lavoratore deve provare l'occasione di lavoro (e non che l'attività lavorativa ha cagionato tout court l'infortunio), mentre vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro soltanto il fatto del dipendente che sia tale da potersi dire abnorme, totalmente avulso dall'attività lavorativa: in quest'ipotesi, il datore di lavoro è esente da qualsivoglia responsabilità in quanto non può rispondere per il rischio volontariamente assunto dal lavoratore in spregio ad ogni più elementare regola di prudenza e buon senso (cd. rischio elettivo).

Sembrerebbe dunque che, sempre posto che si accerti una violazione delle regole in materia di sicurezza sul posto di lavoro, il datore di lavoro sia sempre responsabile e ciò anche in caso di colpa del lavoratore, quasi si tratti di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Proprio la sentenza in commento rappresenta un esempio di condotta del lavoratore talmente imprudente, arbitraria e abnorme da escludere l'addebitabilità al datore di lavoro della responsabilità per la causazione dell'infortunio.

Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore – un muratore in attività presso un cantiere della società datrice di lavoro – nello scendere i ponteggi per recarsi nel luogo ove era solito consumare il pranzo, sceglieva, del tutto arbitrariamente, di avventurarsi, calandosi per il tramite dei tubi che reggevano i ponteggi medesimi anziché utilizzare la ben più sicura botola predisposta, appunto, per spostarsi da un ponteggio all'altro.

Il danno subito dal lavoratore non è stato dunque ritenuto né risarcibile dal datore di lavoro né, tantomeno, indennizzabile dall'INAIL.




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