-  Redazione P&D  -  10/11/2005

IL PATTO SPECIALE DI GARANZIA DEL CHIRURGO ESTETICO - Alberto SAGNA

Il piano di indagine del presente contributo mira ad offrire alcuni e brevi spunti per una ricostruzione dei delicati rapporti tra professionista chirurgo estetico e paziente.

L’attività del chirurgo estetico nella giurisprudenza ha subito una doppia distinzione: la prima, sul piano professionale, distinguendo l’attività chirurgica estetica da quella usualmente clinica, la seconda, operando una netta distinzione sul tipo di obbligazione contrattuale e sui criteri di imputazione della responsabilità. Non c’è dubbio che la teorizzazione delle obbligazioni di risultato nel campo dei professionisti stia avendo un larghissimo riscontro nell’attività pratica del medico chirurgo estetico, seppure con abili trasformismi e persuasivi camuffamenti.

La prestazione obbligatoria del medico estetico, infatti, per taluni aspetti, sembrerebbe comportare non soltanto una diligente osservanza del comportamento pattuito, ma anche il diretto ed effettivo soddisfacimento dell’interesse creditorio, assunto come contenuto essenziale ed irriducibile della prestazione: in altri termini l’adempimento dell’obbligazione verrebbe a coincidere ed identificarsi con la piena realizzazione dello scopo perseguito dal paziente, indipendentemente dalla diligenza spiegata dal medico estetico per tentare di conseguire il risultato avuto di mira.

Di regola, peraltro, le obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato considerato, ma non al suo conseguimento. Deriva, da quanto precede, pertanto, che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale, fissato dall'articolo 1176, comma 2, del c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata.

Il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile laddove, sulla base di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità. La diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave.

 




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film