-  Redazione P&D  -  06/11/2013

IL NUOVO METODO DI ABBINAMENTO COPPIA-BAMBINO - Paolo SCEUSA

Come è noto la legge (art. 22, co. 6, l. n. 184/1983, come sost. da art. 19 l.n. 149/2001) attribuisce al TM il compito di scegliere tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione nazionale, quella maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del minore abbandonato. E" la cosiddetta fase di abbinamento.

La legge non specifica con quale procedura decisionale il Tribunale debba pervenire a tale scelta. La norma impone soltanto che si segua il metodo comparativo (scegliere la coppia maggiormente in grado ecc…), sicché nei vari TM italiani si sono sviluppate prassi più o meno diverse.

Presso questo Tribunale sono sempre mediamente pendenti dalle cinquecento alle ottocento domande (dichiarazioni di disponibilità) di adozione nazionale, a fronte di un numero ridotto di minori (circa una ventina all"anno) che si vengono a trovare in condizioni di adottabilità.

 

Nei decenni anteriori al 2011, presso il Tribunale per i minorenni di Trieste era invalsa la prassi di procedere alla scelta della coppia cui destinare un certo minore in stato di abbandono, nel contesto di riunioni mensili, dette interoperative, perché si svolgevano tra il personale dei vari consultori familiari della Regione FVG deputato a curare le pratiche adottive (in primis le indagini e le relazioni sulle famiglie aspiranti) e il Presidente del TM o un Giudice da lui delegato. Costui, una volta che la coppia prescelta era stata debitamente informata di tutto a cura del personale dei consultori, riferiva al Collegio in camera di consiglio, per la disamina e la decisione formale sulla scelta così compiuta in sede di riunione interoperativa (sostanzialmente una ratifica).




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film