-  Valeria Cianciolo  -  31/01/2017

Il farmacista obiettore di coscienza? – di Valeria Cianciolo

Il 4 maggio 2016 è stata presentata in Parlamento la proposta di legge intitolata "Disposizioni concernenti il diritto all"obiezione di coscienza per i farmacisti".

Attualmente nell"ambito medico, sanitario e sperimentale il nostro ordinamento giuridico consente l"obiezione di coscienza nelle seguenti normative:

  • Ø Legge 194/1978, art. 9 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull"interruzione volontaria della gravidanza);
  • Ø Legge 413/1993, art. 1 (Norme sull"obiezione di coscienza alla sperimentazione animale);
  • Ø Legge 40/2004, art. 16 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

Nell"enciclica Evangelium vitae, emanata da papa Giovanni Paolo II, si afferma che l"aborto e l"eutanasia sono crimini che nessuna legge umana può pretendere di legittimare. Leggi di questo tipo non solo non creano nessun obbligo per la coscienza, ma sollevano piuttosto un grave e preciso obbligo di opporsi ad esse mediante obiezione di coscienza.

Comincia così il discorso di presentazione di un disegno di legge sull"obiezione di coscienza per i farmacisti (Disposizioni concernenti il diritto all"obiezione di coscienza per i farmacisti). Tutti i farmacisti, non solo quelli della farmacia vaticana.

I due deputati del disegno di legge sono Luigi Gigli (presidente del movimento per la vita dal 2015) e Mario Sberna ("aderisce alla piattaforma del Forum delle associazioni familiari. "Io correrò per la famiglia"", si legge sul suo sito).

La presentazione del disegno di legge continua: "Questa posizione è stata ribadita con forza, di recente, anche da Papa Francesco che, parlando ai membri dell"associazione medici cattolici italiani, li ha esortati – in materia di aborto, eutanasia e fecondazione artificiale – a fare "scelte coraggiose e controcorrente che, in particolari circostanze, possono giungere all"obiezione di coscienza". Il Papa ha inoltre affermato che quella che ritiene sia un aiuto alla donna favorire l"aborto, un atto di dignità procurare l"eutanasia, una conquista scientifica "produrre" un figlio considerato come un diritto invece di accoglierlo come dono "può essere definita una sorta di falsa compassione", poiché "sia nel pensiero antico che in quello moderno il significato di uccidere è lo stesso"."

Il provvedimento si struttura in un solo articolo, composto di quattro commi e propone una disciplina per il riconoscimento e l"esercizio del diritto all"obiezione di coscienza dei farmacisti.

ART. 1. 1. "Ogni farmacista titolare, direttore o collaboratore di farmacie, pubbliche o private, aperte al pubblico o interne presso aziende ospedaliere o strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, adducendo motivi di coscienza, ha il diritto di rifiutarsi di consegnare a chi glielo chiede, anche esibendo la relativa prescrizione medica, qualsiasi dispositivo, medicinale o sostanza che il professionista giudichi, in scienza e in coscienza, atto a produrre effetti anche potenzialmente abortivi, ovvero che risulti prescritto ai fini della sedazione terminale. 2. I farmacisti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di dare comunicazione della propria obiezione di coscienza al titolare della farmacia ovvero al direttore dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, o al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da una struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata. 3. L'esercizio del diritto di obiezione di coscienza non esclude l'obbligo, in capo al titolare della farmacia ovvero al direttore dell'azienda ospedaliera o al direttore sanitario della struttura sanitaria privata o autorizzata o accreditata di fornire le opportune informazioni sull'ubicazione delle strutture più vicine nelle quali operino farmacisti non obiettori di coscienza. 4. La dichiarazione di obiezione di coscienza, sollevata ai sensi del comma 1, deve essere comunicata dal titolare della farmacia ovvero dal direttore dell'azienda ospedaliera o dal direttore sanitario della struttura sanitaria privata autorizzata o accreditata all'assessore regionale competente. L'assessore provvede a inviare a tutte le farmacie, per l'affissione al pubblico, l'elenco delle farmacie del comune, se capoluogo di provincia, o dei comuni limitrofi, negli altri casi, nelle quali non è stata sollevata l'obiezione di coscienza."

La questione maggiormente dibattuta riguarda senza dubbio la c.d. "pillola del giorno dopo": è giusto concedere anche al farmacista il diritto all""obiezione di coscienza" nei casi di somministrazione di farmaci abortivi?

Tra i bersagli del farmacista obiettore potrebbero tranquillamente finire la pillola del giorno dopo e quella dei cinque giorni dopo, che alcuni si ostinano a ritenere abortive nonostante Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ed Ema, agenzia europea del farmaco, abbiano chiaramente documentato e spiegato che si tratta di contraccettivi d"emergenza. Che dunque impediscono in extremis l"avvio di una gravidanza, mentre non hanno effetto se questa è già iniziata. Per le donne maggiorenni, queste due pillole dovrebbero essere liberamente disponibili in farmacia senza neppure bisogno di ricetta medica, ma la cronaca riferisce spesso di casi di farmacisti che hanno rifiutato di consegnarla.

Idem per i farmaci per la sedazione terminale: quelli che, in caso di dolori incontrollabili e ingestibili a fine vita, permettono di indurre un sonno profondo per sopportare i dolori stessi fino al sopraggiungere della morte.

Presupposto necessario e indispensabile per un eventuale riconoscimento legislativo dell"obiezione di coscienza del farmacista dovrebbe essere comunque l"individuazione, in via prioritaria, di misure idonee a garantire con assoluta certezza la consegna del farmaco prescritto dal medico.

E" fondato il timore che il riconoscimento legislativo dell"obiezione di coscienza del farmacista possa finire per vanificare in determinate situazioni il fondamentale diritto della paziente alla consegna del farmaco prescritto dal medico.

La prospettiva che ogni farmacia possa prevedere che nel proprio organico sia sempre a disposizione almeno un farmacista non obiettore appare, in concreto, di difficilissima attuazione.

Il riconoscimento legislativo dell"obiezione di coscienza del farmacista finirebbe di conseguenza per avallare una sorta di obiezione di coscienza della farmacia. Come tale assolutamente inaccettabile, perché le diverse tipologie di farmacie svolgono in ogni caso un servizio pubblico. Infine, si osserva che un eventuale riconoscimento legislativo dell"obiezione di coscienza del farmacista potrebbe determinare l"obiezione di altri addetti al ciclo della sintesi, preparazione, distribuzione del farmaco, determinandone al limite l"indisponibilità.

In definitiva, il riconoscimento legislativo dell"obiezione di coscienza del farmacista potrebbe condurre ad un inammissibile esito impeditivo, interrompendo l"iter che conduce alla libera risoluzione della paziente,  sotto l"esclusiva responsabilità giuridica del medico.

Ciò negherebbe la centralità dell"alleanza che si crea tra medico e paziente, la cui importanza è stata sottolineata con forza e con chiarezza in tanti documenti del Comitato Nazionale di Bioetica.




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