-  Tonutti Stefania  -  20/06/2015

IDENTITA' BIOLOGICA: APPROVATO IL DDL DALLA CAMERA - Stefania TONUTTI

Ieri è stato dato il via libera al testo unificato "Diritto del figlio adottato non riconosciuto alle informazioni sulle proprie origini biologiche" : l'Assemblea della Camera ha approvato in prima lettura il documento, composto da tre articoli, che amplia la possibilità per il figlio adottato o comunque non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche.

ARTICOLO 1: Ha ad oggetto la legge n. 184/1983 "Diritto del minore ad una famiglia", in particolare l'articolo 28, che viene aggiornato. Questa modifica estende, oltre che all'adottato, anche al figlio non riconosciuto alla nascita la possibilità, compiuti i 25 anni, di chiedere al tribunale dei minorenni (del luogo di residenza del figlio) di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Viene data poi la possibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata; è stato inserito un nuovo comma 7-bis che disciplina il procedimento di interpello per l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Il procedimento viene avviato su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni, in mancanza di revoca dell'anonimato da parte della madre:

- l'adottato che abbia raggiunto i 25 anni di età ovvero la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica;

- il figlio non riconosciuto alla nascita;

- i genitori adottivi, legittimati solo per per gravi e comprovati motivi nonchè i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie, in caso di grave pericolo per la salute del minore. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili

ART. 28 (versione precedente)

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e allA maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26 comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la ((responsabilità genitoriale)), su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. [La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 novembre 2013, n. 278, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale di tale comma, come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione»]

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili. Ora sono state apportate le seguenti modifiche:

comma 5: « L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, , raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza. L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza»

comma 7: «L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio»

comma 7bis: Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4e5,odel figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili »

ARTICOLO 2:

Viene modificato l'art. 93 del Codice Privacy, relativo al certificato di assistenza al parto.

ART. 93 VERSIONE PRECEDENTE:

1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.

2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia identificabile.

ART. 93 MODIFICATO: viene aggiunto al comma 2 il seguente periodo « , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi7e7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ». In sostanza è modificata la disposizione in base a cui il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, se comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possano essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento. Il vincolo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione del tribunale all'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario

ARTICOLO 3: L'articolo 3 modifica il regolamento sullo stato civile (Dpr n. 396/2000), in particolare l'art. 30, che disciplina attualmente la dichiarazione di nascita, e l'eventuale volontà della madre di non essere nominata. Viene inserito un comma 1bis, il quale prevede che la madre dovrà essere informata:

- degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata;

- della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca;

- della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato

Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio




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