L’art. 10 del disegno di legge di bilancio 2021 prevede che gli utili percepiti dagli enti non commerciali, tra cui sono ricompresi gli enti pubblici e quelli privati diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
Affinché gli enti non commerciali possano beneficiare di questa detassazione essi devono perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercitare una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate:
Gli enti non commerciali che potranno beneficiare della provvidenza in parola dovranno destinare l’imposta sul reddito delle società non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
Stesso regime è riservato alle fondazioni di origine bancaria, che dovranno destinare l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
Nella relazione illustrativa all’articolo in commento si può leggere che l’intenzione del legislatore è quello di “attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali”, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES).
L’agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit e, per questo motivo, essa è subordinata al rispetto delle richiamate condizioni.
Da una prima lettura delle disposizioni contenute nell’art. 10 possono trarsi alcune provvisorie riflessioni:
Rimangono sullo sfondo alcune questione che dovranno essere chiarite nella fase applicativa della norma, tra le quali quella la questione relativa alla partecipazione e all’eventuale controllo, direzione e coordinamento degli enti non commerciali di enti lucrativi e quella relativa all’impatto che questa disposizione normativa potrà avere sulle imprese sociali. Questioni, come si può ben intuire, di non poco conto.