-  Santuari Alceste  -  10/05/2016

I comuni e lindividuazione delle sedi farmaceutiche – Cons. St. 1659/16 – Alceste Santuari

La legge non attribuisce ad ogni farmacia il diritto a servire un numero determinato di abitanti. Il rapporto numerico è finalizzato a mantenere un regime di numero chiuso a fine di controllo pubblico nel settore.

Un farmacista aveva presentato ricorso contro la decisione della Regione Sardegna di sottoporre a revisione la pianta organica del comune di Sassari (2010). Il farmacista sosteneva che con il provvedimento di revisione della pianta organica del 2006 era stata istituita nel Comune di Sassari un"ulteriore sede farmaceutica e si era provveduto al riassetto della delimitazione territoriale delle sedi anche in relazione al decentramento di una di queste sedi. Con propria deliberazione di giunta comunale il Comune approvava la nuova proposta di pianta organica delle farmacie.

Secondo l"esposizione della ricorrente, il Comune di Sassari avrebbe operato tenendo conto del rapporto tra il numero degli abitanti e quello delle farmacie limitatamente ad una delle circoscrizioni, ritenendo, almeno implicitamente, che nelle altre circoscrizioni non fosse necessario alcun intervento inerente l"adeguamento della rete delle farmacie sul territorio.

Il ricorso fu respinto con sentenza del T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sezione I, n. 670 del 25 ottobre 2013, avverso la quale la farmacia ha proposto appello per vedere riformata la decisione adottata dal giudice di prime cure.

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza 2 maggio 2016, n. 1659 ha respinto il ricorso presentato dalla farmacia, adducendo quanto segue:

-) nel sistema di cui all"art. 104 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934 n. 1265, integrato dalla l. 2 aprile 1968 n. 475, e dopo l"intervento di riordino di cui alla legge 8/11/1991, n. 362, vigente all"epoca di adozione dell"atto impugnato, il contingentamento del numero delle farmacie autorizzate all'esercizio in ciascun Comune, realizzato mediante la c.d. "pianta organica", utilizzava due criteri: il primo ordinario, fondato sul rispetto di un rapporto costante tra la popolazione del comune ed il numero delle farmacie (art. 1 comma 2, l. 2 aprile 1968 n. 475); il secondo suppletivo, fondato sulla valutazione concreta delle esigenze d'assistenza farmaceutica, che prescinde dalla quantità della popolazione ed è soggetto al solo limite della distanza dalle altre farmacie (art. 104 comma 1, t.u. sanitario);

-) tale ultimo criterio, in sede di revisione successiva all"entrata in vigore della legge n. 362/1991, avrebbe dato luogo al riassorbimento delle farmacie aperte in base al solo criterio della distanza.

-) il Comune disponeva di larga discrezionalità nell"esercitare il potere di revisione della pianta organica per soddisfare la fondamentale esigenza di garantire l"assistenza farmaceutica della popolazione in relazione allo stato dei luoghi, col solo limite della "popolazione" rilevata attraverso dati ufficiali aggiornati e col limite del rispetto della "distanza" tra farmacie, senza particolari altre rigidità nel formulare proposte di revisione che interessino l"intero territorio comunale o solo parte di esso;

-) al fine di soddisfare l'esigenza dell'assistenza sanitaria della popolazione, la legge non fissa criteri rigidi (attribuendo ad ogni farmacia un numero determinato di abitanti), in quanto il rapporto numerico è stabilito con riferimento alla popolazione complessiva del Comune e non a quella ricadente nella circoscrizione di ciascuna sede;

-) il rapporto numerico farmacie/abitanti previsto dall'art. 1 l. n. 475/1968 è indicato per individuare il numero massimo di autorizzazioni che l'Amministrazione può assentire e non per garantire al titolare di ciascuna sede profitti di un determinato livello;

-) da ciò consegue che il bacino di utenza di una sede può essere anche di dimensioni più ridotte rispetto alle altre, unico limite al potere di localizzazione essendo il dato demografico comunale e l"insieme di valutazioni sulle caratteristiche territoriali ed esigenze della popolazione residente nelle singole porzioni di territorio che individuano le sedi farmaceutiche.

In ultima analisi, il Consiglio di Stato ha ritenuto che "rientri nelle scelte di merito e nella discrezionalità dell'amministrazione comunale consentire una relativa concentrazione di esercizi farmaceutici in alcune zone più frequentate e determinare la localizzazione delle nuove sedi in un determinato ambito territoriale, fermo restando la dipendenza dal dato demografico generale." I giudici di Palazzo Spada hanno parimenti ritenuto "legittimo che il Comune determini l"ampiezza della circoscrizione di ciascuna sede valutando una vasta gamma di esigenze, come, ad es., i flussi quotidiani di spostamento per motivi di lavoro, di affari, etc., anche di chi non è residente (sul punto cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15/03/2006, n. 1386).

In altri termini, ai comuni spetta (ancora) il potere programmatorio in ordine all"individuazione delle sedi in cui le farmacie devono insistere, in questo senso assolvendo ad una importante funzione socio-sanitaria, segnatamente, quella di garantire ai cittadini-pazienti l"esigibilità dei livelli essenziali delle prestazioni.




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