-  Anceschi Alessio  -  18/04/2015

I BUONI POSTALI CON PARI FACOLTA' DI RIMBORSO POSSONO ESSERE RISCOSSI A VISTA A PRESCINDERE DAL DECESSO DEL COINTESTATARIO - ANCESCHI Alessio

Già abbiamo più volte parlato, in questa sede delle problematiche legate alla riscossione dei buoni postali fruttiferi con clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso) nel caso in cui uno dei cointestatari sia deceduto, situazione in cui Poste italiane s.p.a., in base ad una mera circolare interna, continua a negare la riscossione in capo al titolare possessore, richiedendo, del tutto arbitrariamente, adempimenti burocratici connessi alla successione o la presenza degli eredi.

Nel corso degli ultimi anni, la giurisprudenza di merito si è sempre più schierata a favore dei consumatori, condannando in più di un'occasione Poste italiane s.p.a. a rimborsare il valore dei buoni, oltre alle spese processuali. Tralasciando i primi precedenti giurisprudenziali del Tribunale di cosenza, risalenti al 2011, dei quali già abbiamo parlato, si sono susseguire sempre maggiori pronunce a favore dei consumatori (Trib. Sassuolo febbraio 2013; Trib. Novara aprile 2014; Trib. Roma luglio 2014; Trib. Lecco febbraio 2015 ed altre).

Il consumatore continua a rimanere scettico di fronte all'atteggiamento risoluto e "dominante" di Poste italiane, che nega il diritto del portatore del buono con P.F.R. di ottenerne la riscossione "a vista", anche considerando che, sul punto, continuano a leggersi sui mezzi di comunicazione di massa, opinioni contrastanti, non sempre espresse da soggetti competenti, quand'anche non già del tutto ricopiate.

Eppure, la procedura per ottenere la riscossione dei titoli per via giudiziaria risulta essere particolarmente rapida e poco costosa (anche in considerazione del fatto che le spese vengono poi addebitate a Poste italiane s.p.a.) e prescinde totalmente dal fatto che il buono postale fruttifero del quale si voglia ottenere la riscossione sia o meno scaduto, sia precedente o successivo al 2000 o sia cointestato con uno o più soggetti deceduti. L'unica condizione per ottenerne la riscossione rimane la presenza della clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso) posto che diveramente vengano a sussistere proprio quelle condizioni che Poste italiane s.p.a. sembra invece pretendere a prescindere.

Secondo le pronunce di merito più recenti, nei buoni postali in esame "si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè l'interessato ha diritto a richiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo".

Come già ricordato, la clausola P.F.R. (pari facoltà di rimborso) attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto riscuotere il titolo per intero previo semplice presentazione del titolo. In virtù di tale clausola il diritto di rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto che ciacuno dei contitolari può essercitare autonomamente sull'intero, previo presentazione del titolo in originale, a prescindere dal fatto che l'altro cointestatario sia ancora vivo o sia deceduto. Lo stesso dicasi nel caso in cui il buono sia cointestato con un minore o con un altro soggetto che, a qualsiasi altro titolo, non abbia la piena capacità di agire.

Sulla scia degli orientamenti giurisprudenziali già da tempo affermati su questo sito fin dal 2013, la recente giurisprudenza di merito ha altressamente affermato che "non esistono normative o disposizioni di legge che impediscano a Poste italiane s.p.a. il pagamento di buoni fruttiferi cartacei cointestati, con clausola P.F.R.". Come già più volte ricordato, infatti, la principale giustificazione di poste al diniego alla riscossione dei buoni è ravvisata nella sussistenza di una mera direttiva interna, ovvero un (errata) disposizione del manuale delle procedure. Nè peraltro Poste italiane può addurre a giustificazione del proprio diniego alla riscossione, la sussistenza di una contitolarità del titolo posto che "la riscossione dei buoni postali da parte di uno dei suoi contitolari non incide sul criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari od i loro aventi causa".




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