-  Redazione P&D  -  20/02/2017

Frasi denigratorie sui social? E reato aggravato dallutilizzo del mezzo di pubblicità - Cass. Pen. n. 50/2017 del 2.12.2016 - Maria Zappia

Onore persona/reputazione /nuove tecnologie/ competenza per materia/ internet/giudice di pace, minacce ed offese telematiche.

La Suprema Corte dirime una questione di competenza per materia insorta tra il Tribunale di Pescara ed il Giudice di Pace di Penne relativamente al reato di diffamazione commesso mediante l"utilizzo della piattaforma sociale Facebook. Le frasi minacciose e denigratorie integrano ad avviso della Cassazione il reato di diffamazione aggravata per il ricorrere del c.d. "mezzo di pubblicità" in quanto la funzione propria del mezzo di comunicazione telematica è quello di incentivare la frequentazione della bacheca da parte di un numero indeterminato di persone.

Recentissima sentenza della Corte di Cassazione in materia di tutela dell"onore leso tramite post sul social network facebook. All"attenzione dei magistrati è un"ordinanza del Giudice di Pace di Penne che solleva il conflitto di competenza per materia a seguito di sentenza emessa dal Tribunale di Pescara del 3.7.2014. Quest"ultimo organo aveva manifestato la propria incompetenza per materia ritenendo che la cognizione a giudicare l"offensività dei post pubblicati sulla piattaforma telematica facebook spettasse al Giudice di Pace in quanto il reato doveva essere ascritto all"ipotesi disciplinata dal primo comma art. 595 c.p. senza il richiamo all"aggravante del c.d. " mezzo di pubblicità". Diffamazione semplice dunque in quanto lo scambio di espressioni lesive era avvenuto all"interno di una discussione, tra soggetti determinati nell"ambito di profili facebook "privati", non accessibile ad un numero indeterminato di soggetti.

Per contro, ad avviso del Giudice di Pace di Penne, che ha rimesso la questione alla Suprema Corte, nel comportamento contestato, doveva ritenersi integrata l"aggravante di cui al comma terzo art. 595 c.p. e quindi la potenziale diffusività del messaggio lesivo.

La questione è stata ripetutamente trattata dalla Giurisprudenza in quanto la rete sociale si presta ad una molteplicità di utilizzi e difatti oltre al consueto invio e ricezione di messaggi, esiste la possibilità di operare dei commenti e di digitare frasi sulla bacheca di altri amici, impostando diversi livelli di condivisione delle informazioni. E" evidente che gli utenti del social sono tacitamente consapevoli della diffusività dei messaggi che digitano in rete ed anzi spesso la possibilita" che le espressioni adottate rimbalzino da un post all"altro è effettivamente lo scopo desiderato e realmente voluto da chi digita. Se le espressioni dovessero restare nell"ambito di una conversazione privata si utilizzerebbe altra forma di messaggistica istantanea che non prevede l"immediata condivisione di informazioni e notizie: è dunque da supporre che effettivamente l"utilizzo della rete sia sotteso ad una precisa volontà di esternare a più soggetti il proprio pensiero. Il riquadro con la dicitura "pubblica" che viene quotidianamente "cliccato" da chi usa la piattaforma facebook dovrebbe rendere consapevole ogni utente della potenziale diffusivita" delle espressioni adottate. In effetti, non si tratta di semplice "invio" telematico, come avviene per la messaggistica privata, bensì di una chiara ed effettiva volontà di esternare il proprio pensiero, sia pure spesso utilizzando attraverso dei filtri collegati alla tipologia di profilo. E" dunque l"orientamento del

Giudice di Pace che viene accolto con richiamo a precedenti pronunzie conformi (Cass. n. 24431/2015).

Nella sentenza in commento si afferma che la condotta dell"utente di Facebook che utilizza espressioni diffamatorie integra l"aggravante di cui al comma 3 art. 395 c.p. in quanto il mezzo utilizzato è potenzialmente idoneo a raggiungere una vasta platea di soggetti "ampliando" ed "aggravando" la capacità diffusiva del messaggio lesivo.

Un particolare richiamo viene altresì posto alla procedura di attivazione del profilo, che si effettua, mediante la registrazione dei dati personali. La Corte sul punto afferma che l"operazione di inserimento dei dati non è di particolare difficoltà anzi il fatto di essere semplice e connotata da gratuità rende ogni comunicazione telematica potenzialmente lesiva di quel complesso di valori, quali l"onore e la reputazione, che l"ordinamento intende tutelare. Per inciso, nell"analisi dell"aggravante viene anche espressa la sostanziale differenza esistente tra diffamazione a mezzo stampa in cui vi è un"indiscriminata diffusività della notizia, e diffamazione attuata mediante altre forme di pubblicità: i social, il fax, o la posta elettronica indirizzata, attraverso mailing list ad una pluralità di destinatari. Tutte ipotesi queste ultime, in cui il messaggio dotato unicamente di "potenzialità" lesiva, viene ritenuto nocivo e dunque il relativo comportamento punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad € 516,00.

La questione trattata, ovviamente, pone fine ad una serie di incertezze interpretative riguardo all"utilizzo dei social definitivamente affermando quello che il Supremo Consesso ritiene un dato di comune esperienza nel senso che le piattaforme telematiche sono uno strumento con effetto "socializzante" che mira ad "incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso (…) ". Ovviamente la pronuncia assegna alla discrezionalità della Corte di Merito di Pescara ogni verifica circa le opzioni scelte dall"imputato in ordine al livello di riservatezza della propria bacheca e dei propri post. E" noto, infatti, che Facebook permette all"utente – ai fini di tutela della privacy - di operare delle scelte tra diverse soluzioni: come la totale pubblicità del materiale presente in bacheca ovvero la sua condivisione a diversi livelli: una più ampia tra amici di amici, una più ristretta e predeterminata tra soli amici ed un"altra ancora più limitata. Di volta in volta, pertanto, ogni Tribunale, cui spetta la cognizione per il reati de qua, dovrà analizzare il comportamento incriminato mediante una compiuta analisi dei dati estrapolati dal computer dal quale sono stati digitati i post denigratori e verificare il numero dei soggetti ai quali il messaggio è pervenuto.

Ciò naturalmente è possibile solo allorquando a seguito della denuncia-querela, siano stati attuati i protocolli investigativi espressaemente previsti nell"ambito dei reati informatici. In ipotesi, ad esempio, in cui sia stato omesso il sequestro preventivo del computer dell"indagato, sia stata omessa l"analisi dei flussi telematici del soggetto e la verifica della tipologia di destinatari del messaggio denigratorio, il procedimento giudiziario sarà affetto da vizi tali da inficiare la validità della pronuncia. E ciò indipendentemente dal tenore del messaggio denigratorio.

In effetti, pur nella dichiarata e pacifica competenza del Tribunale a giudicare il comportamento denigratorio operato mediante uso della rete telematica, la concreta applicazione dell"aggravante, e quindi la punibilità del comportamento, può realizzarsi solo ove il profilo social dell"imputato sia totalmente pubblico.

Laddove viceversa il titolare del profilo, autore del messaggio offensivo, abbia adottato restrizioni alla pubblicità dei propri messaggi, od abbia un numero inconsistente di "amici" occorre procedere con adeguata ponderazione di giudizio ed in ogni caso eventualmente rapportare la diffusività del messaggio alle consuete scriminanti del diritto di cronaca e di critica.

 

 




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