-  Redazione P&D  -  20/08/2013

FORO ESCLUSIVO DEL CONSUMATORE E RESPONSABILITÀ PENALE PERSONALE - Trib. Treviso 11.10.2012 n. 1683 – Dario SABBADIN

Ai fini dell"applicazione del foro esclusivo ed inderogabile del consumatore (artt. 3 e 33 e ss. D.Lvo 06 settembre 2005, n. 206), non può ritenersi tale il legale rappresentante di una s.r.l. imputato per il reato di lesioni personali colpose in danno di un lavoratore alle dipendenze della medesima società commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro che abbia conferito mandato ad un avvocato per la difesa nel relativo processo penale.

La controversia decisa dal Tribunale di Treviso aveva ad oggetto l"accertamento vantato in via monitoria dall"avvocato Tizio per prestazioni professionali rese in favore del sig. Caio nell"ambito di un procedimento penale che aveva visto quest"ultimo imputato del delitto di cui all"art. 590, co. 3 c.p. a seguito di un infortunio subito da un lavoratore dipendente della Alfa s.r.l., di cui Caio stesso era legale rappresentante, determinato dall"inosservanza delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro.  

Nell"interporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista, Caio sollevava eccezione di incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso l"ingiunzione opposta (Tribunale di Treviso in relazione al domicilio del creditore ove andava adempiuta l"obbligazione) in favore del Tribunale di Bolzano- Sezione distaccata di Merano quale foro del consumatore, sostenendo che, attese la personalità della responsabilità penale e le specifiche imputazioni mosse a Caio quale persona fisica oltre che lo scopo del contratto, non vi fosse dubbio che l"avvenuto conferimento del mandato al difensore non costituisse un atto della professione di legale rappresentante della società di capitali.

L"opponente, richiamando Trib. Roma 20/10/1999 e Trib. Lucca 4/7/2000, deduceva, altresì, che non poteva farsi riferimento agli effetti negativi che una sentenza di condanna avrebbe comportato sulla società amministrata dall"imputato al fine di far rientrare il rapporto contrattuale cliente-avvocato fra quelli comunque inerenti l"esercizio d"impresa, in quanto ciò comporterebbe l"oggettiva impossibilità per taluni soggetti, che svolgono un"attività d"impresa o professionale, di poter mai assumere la posizione di consumatore posto che anche contratti afferenti la sfera privata ovvero solo indirettamente e/o strumentalmente collegati all"attività d"impresa o professionale risulterebbero sempre in astratto potenzialmente forieri di conseguenze positive o negative sulla stessa.

Il giudice trevigiano, richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale italiano, fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (20/3/2008, n. 7444), secondo cui deve essere considerato consumatore e beneficia della disciplina di cui all'art. 1469 bis c.c. e segg. (attualmente D.Lgs. n. 2006 del 2005, artt. 3 e 33 e segg.) la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa (cfr. Cass. 23/02/2007, n. 4208; Cass. 9/11/2007, n. 23892; Cass. 5/6/2007, n. 13083), ha respinto l"eccezione di incompetenza territoriale osservando: "È principio ben noto quello della personalità della responsabilità penale, ma non vi è dubbio che anche tale responsabilità possa essere a sua volta relativa a fatti od atti compiuti nell"ambito della propria vita personale, ovvero nell"ambito dell"attività personale.

Nel caso di specie, il procedimento penale nel quale è stata svolta l"attività professionale era relativo all"imputazione per il reato di lesioni personali in danno di un lavoratore alle dipendenze della società di cui il Caio era legale rappresentante, infortunio determinato dall"inosservanza delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro. È quindi evidente che la responsabilità penale era strettamente connessa all"attività professionale svolta dall"odierno opponente, il quale ai fini dell"applicazione del foro esclusivo ed inderogabile del consumatore non può ritenersi tale.".




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