-  Bucci Elisa  -  20/12/2016

Fondo patrimoniale e debito erariale – Cass. 22212/2016 - Elisa Bucci

  

  • il debitore opponente ha l'onere di dimostrare la regolare costituzione del fondo patrimoniale;

  • la opponibilità nei confronti del creditore;

  • l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia intesi come comprensivi dei bisogni ritenuti tali dai coniugi

 

Un contribuente riceveva avviso di iscrizione di ipoteca da parte della Amministrazione Finanziaria per redditi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa.

Lo stesso impugnva l'atto della A.F. in quanto il bene aggredito rientrava nel fondo patrimoniale e lo riteneva pertanto non aggredibile.

Invero, la Commissione Tributaria specificva che i debiti per IRPEF ed altre imposte devono ritenersi per definizione inerenti in maniera diretta e immediata ai bisogni della famiglia, dato che anche l'attività lavorativa ed imprenditoriale da cui il ricorrente trae i redditi che hanno dato origine ai vari debiti di imposta è finalizzata al generale mantenimento dello stesso e della sua famiglia. 

La Corte di cassazione, con la pronuncia che si allega, chiarisce che in caso di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, l'onere della prova grava sulla parte che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.

Pertanto, spetta al debitore opponente dimostrare: 

  • la regolare costituzione del fondo patrimoniale;

  • la opponibilità nei confronti del creditore;

  • che il debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore conosceva tale estraneità. 

Il criterio identificativo per i debiti per i quali può procedersi ad esecuzione sui beni del fondo va ricercata non nella natura della obbligazione, ma nelle relazioni tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.

Tale requisito non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o di impresa svolta dal coniuge: in tal caso bisogna accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (come il pieno mamtenimento ed univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento delle di lui capacità lavorative. I bisogni della famiglia vanno intesi come comprensivi dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto in conseguenza delle possibilità economiche familiari.

 

 

 




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