-  Mazzon Riccardo  -  30/01/2017

Fatto illecito: imputabilità quale presupposto della colpevolezza? - Riccardo Mazzon

La colpevolezza, anche quando interessa particolari settori, proietta la propria luce in tutti e ciascuno degli elementi del fatto oggettivamente illecito, presupponendone pertanto il complessivo, attento, esame.

Così, definita, in termini contenutistici e positivi, la colpevolezza e messo in primo piano il suo ruolo, ossia quello di attribuire ad un soggetto, attraverso un giudizio normativo di rimproverabilità personale, il fatto materiale dannoso ed obiettivamente antigiuridico (ambito civile), ovvero il fatto tipico (offensivo) ed obiettivamente antigiuridico (ambito penale), è necessario riferire di quello che diviene, in detta costruzione teoretica, il presupposto della colpevolezza (per un approfondimento, si veda, recentemente, il volume: "Responsabilità e risarcimento del danno da circolazione stradale" Riccardo Mazzon, Rimini 2014), ossia l"imputabilità:

"presupposto della colpevolezza è l"imputabilità. L"imputabilità è regolata nell"art. 2046, nel senso che non è responsabile del fatto illecito chi non aveva la capacità di intendere o volere al momento in cui lo ha commesso, cioè chi al momento del fatto non era idoneo a rendersi conto della portata e del significato della propria condotta" (Trabucchi 2004, 907; cfr. anche Cass. pen., sez. VI, 1 luglio 1983, CP, 1985, 121).

 In effetti, l"adesione ad una concezione c.d. normativa della colpevolezza porta ad affermare che, sebbene

 "anche gli incapaci possano realizzare il fatto o con dolo o con colpa" (Padovani 2006, 183),

ciò nonostante

"tali coefficienti di imputazione assumono, nei loro confronti, un valore profondamente diverso che nei confronti dei soggetti capaci. Il dolo dell"omicida paranoico, affetto da delirio di persecuzione, non può, ad esempio, essere posto sullo stesso piano del dolo dell"omicida pienamente imputabile; l"incapacità di valutare il significato delle proprie azioni trasforma il dolo in un coefficiente abnorme, che può solo caratterizzare la (maggiore) pericolosità del soggetto, ma non certo esprimere l"appartenenza del fatto al suo autore nel senso indicato dal principio di colpevolezza. In realtà, senza imputabilità non si dà giudizio di colpevolezza" (Padovani 2006, 184).

Pare, in effetti, aderire alla suddetta accezione (concezione c.d. normativa) Corte cost. n. 114/1998 (la quale prende spunto anche dai più recenti disegni di legge in materia per affermare lo stretto legame intercorrente tra colpevolezza ed imputabilità), specie quando afferma che, per venire ad epoca più vicina, non si può trascurare che nel più importante disegno di nuovo codice penale degli ultimi anni, nell"elencare i casi di esclusione della imputabilità (e corrispondentemente di grande diminuzione della stessa, con conseguente riduzione di pena) è previsto quello in cui il soggetto "era, per infermità o per altra anomalia o per cronica intossicazione da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere" (dove, dunque, alla cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti si fa ancora uno spazio autonomo, non identificandola necessariamente con l"infermità (o semi-infermità) mentale, ma ad esse parificandola sotto il segno dell"assenza o della diminuzione della imputabilità, e dunque della colpevolezza).

Ed è proprio in questa opportunità di riaffermare anche nei casi in esame – a prescindere da ogni legittima discussione scientifica sulla esatta nozione dell"infermità mentale e del ricorso che a questa nozione ritiene di fare la giurisprudenza ordinaria – il superiore valore del principio di colpevolezza che deve individuarsi la non irragionevolezza della disposizione di cui all"art. 95 del codice penale: è, infatti, in ultima analisi, il riferimento alla colpevolezza o meno del soggetto quello che deve permettere di distinguere, dal punto di vista della volontà del legislatore e per le conseguenze dalla legge previste, la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell"applicazione e dell"esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica, sia pure attraverso il passaggio, nell"ipotesi della pena soltanto diminuita, per la discussa e discutibile figura della semi-imputabilità.

Così pure, continua l"importante pronuncia, era facendo riferimento al principio di colpevolezza che il giudice ddoveva porsi in grado di risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell"art. 95 del codice penale, facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle regole di giudizio

"espressamente stabilite nei co. 2° e 3° (quest"ultimo comma ritenuto in astratto dalle ordinanze del giudice rimettente riferibile anche alle cause di non imputabilità) dell"art. 530 del codice di procedura penale. Sotto questo profilo una motivazione della sentenza è non solo possibile ma doverosa, anche a prescindere dal pur rilevante parere eventualmente espresso, sia sull"imputabilità che sulla pericolosità sociale, dal perito o dai periti. La motivazione delle sentenze essendo dunque, nei casi come quelli prospettati dalle ordinanze di rimessione, tutt"altro che impossibile, la questione di incostituzionalità sollevata anche in riferimento all"art. 111 Cost. deve ritenersi non fondata" (Corte cost., 16 aprile 1998, n. 114, FI, 1999, I, 778; lo stesso dicasi per la seguente pronuncia, ove è affrontato anche il problema del vizio parziale di mente, la cui presenza non compromette, di per sé sola, l"esistenza della colpevolezza: Cass. pen., sez. I, 3 maggio 1994, MCP, 1994, fasc. 9, 110; GP, 1995, II, 257).

 




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