-  Fedeli Giuseppe  -  20/10/2014

ESERCIZIO DEL POTERE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE A TUTELA DI INTERESSI GENERALI- CONTRAPPOSIZIONE ALLE CONTROVERSIE CHE PRESUPPONGONO LA VERIFICA DELLAZIONE AUTORITATIVA DELLA PA NELLESERCIZIO DI POTERI DISCREZIONALI

 

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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FERMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 1133/2011 R.G. (riunita alla causa iscritta al n. 1176/11 incardinata in esito all'opposizione promossa con atto di citazione avverso l"ingiunzione n. 106 notificata alla ditta .......) promossa con atto di citazione in opposizione alle ingiunzioni nn. 90 e 93 del 19.05.11 ritualmente notificato

DA........, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall"avv. ...

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

  • Comune di.... ..., in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario preposto

CONVENUTA OPPOSTA

OBIETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZE-INGIUNZIONI

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda va vagliata secondo il modulo di cui all'art. 113 cpc. Premesso che entrambe le opponenti gestiscono un esercizio commerciale (alimentari) presso la struttura correntemente nota come "Mercato coperto" a ., in data 27.5.2011 venivano notificate alla ditta "......................." .due ingiunzioni (la n. 90 e la n. 93: doc. 1 e doc. 2) emesse nei confronti di questa dal Dirigente del I settore – Servizio Attività Produttive in data 19.5.2011 ai sensi di cui agli artt. 2 e segg. del Regio Decreto 14.4.1910 n. 639;....

- in particolare, il Comune si assumeva creditore dell"opponente in ragione del ritardo con cui il la medesima aveva corrisposto il canone di concessione per la superficie occupata dalla sua attività commerciale presso il "Mercato coperto"; ed infatti, il sig. .............aveva versato al Comune una rata per euro 2.639,50 in data 4 maggio 2009 (anziché il 30 aprile 2009), perciò subendo una c.d. "Mora 20%" di euro 527,90, ed un"altra rata per euro 552,35, sempre il 4 maggio anziché il 30 aprile, con c.d. "mora 20%" di euro 110,47: a tanto ammontavano quindi le due ingiunzioni;

a sostegno della propria pretesa, il Comune richiamava la delibera della Giunta Comunale n. 2 in data 8 gennaio 2008, con cui il Comune concedente, nel regolare le modalità di pagamento dei canoni da parte dei concessionari (cfr. doc. 3), inseriva o, meglio,imponeva per l"ipotesi di ritardato pagamento, "gli interessi legali e la mora del 20%".

  • il successivo 23.6.2011 veniva notificata alla ditta .....l"ingiunzione n. 106 (doc. 1) emessa nei confronti di questa dal Dirigente del I settore – Servizio Attività Produttive in data 8.6.2011 ai sensi di cui agli artt. 2 e segg. del Regio Decreto 14.4.1910 n. 639, sulla base delle identiche ragioni a supporto delle anzidette ingiunzioni.

  • Assumendo che la pretesa del Comune fosse illegittima, venivano proposte due opposizioni per conto degli opponenti ex art. 2 R.D. 639/10. Instauratosi regolare contraddittorio, previa ordinanza di riunione della causa rubr. al n° RG 1176/11 a quella all'attuale scrutinio,essendo di natura documentale e dunque matura per la decisione, la medesima veniva, previa p.c. e discussione, trattenuta in decisione. Preliminarmente, si ritiene utile chiarire l"esatto rapporto intercorrente tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa in tema di concessione di beni demaniali. In particolare, le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio "obbligo-pretesa. Qualora, invece, la controversia esuli da tali limiti, coinvolgendo la verifica di come l"amministrazione ha esercitato i suoi poteri autoritativi incidendo sul rapporto concessorio, magari adottando unilateralmente un provvedimento capace di modificarlo rispetto al suo contenuto originario, il conflitto tra P.A. e concessionario si configura secondo il binomio " potere-interesse" e viene attratto nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (ex multis, Cass. Civ. SeZ. Unite, 12.01.2007 n. 411 e Cons. Stato, Sez. VI, 03.02.2009 n. 586).

In altri termini, in seno alla complessa gestione dei rapporti che intercorrono tra Enti locali e concessionari di servizi pubblici s'innesta il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con sentenza 29 maggio 2014, n. 12063, sulla base dell"assunto – conforme a un orientamento ormai consolidato in materia – che le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi si caratterizzano per un contenuto meramente patrimoniale, in cui non viene in rilievo l"esercizio del potere della Pubblica amministrazione a tutela di interessi generali. Qualora, viceversa, la controversia presupponga la verifica dell"azione autoritativa della PA nell"esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenze n. 27333/2008 e n. 20939/2011). Chiarito quanto precede, si osserva come il presente giudizio tragga origine da ingiunzioni emesse dall"Ente convenuto per il pagamento delle somme a suo dire dovute in virtù del ritardo nel pagamento di alcuni canoni di concessione, somme che troverebbero titolo in una delibera comunale che ha modificato il contenuto dell"originario rapporto concessorio. E si osserva, anche, come gli opponenti eccepiscano la invalidità e/o inefficacia di dette ingiunzioni contestando, in primo luogo, la stessa possibilità di adottare una tale delibera modificativa ed, in secondo luogo, la legittimità del suo contenuto. In ragione di quanto sopra, dunque, risulta chiaro come il presente giudizio investa solo in via mediata ed indiretta la corresponsione di indennità o altra prestazione accessoria al canone di concessione, quale quella riconducibile al 20% di detto canone a titolo di interessi moratori o di penale, avendo, piuttosto, quale oggetto diretto ed immediato l"accertamento della legittimità e della validità della delibera di Giunta Comunale n. 2 del gennaio 2008 e con la quale veniva prevista l"introduzione di detta prestazione che, invece, non era contemplata nell"originario rapporto concessorio. Tale ricostruzione, del resto, trova l"avallo, sia pur involontario ma chiaro ed inequivocabile, anche degli opponenti, i quali, difatti, nei propri scritti, a sostegno delle loro tesi, contestano l"esistenza di un potere della P.A. di introdurre la sopra citata previsione in difetto di una norma di legge che lo contempli espressamente e, dunque, contestano non l"esistenza di un titolo dell"opposto di esigere la prestazione richiesta, titolo rappresentato, appunto, dalla sopra citata delibera, ma il diritto dell"opposto ad originare tale titolo. Alla luce di quanto sinora ritenuto ed esposto, nonché in considerazione del dettato dell"art. 37 c.p.c. ai sensi del quale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. è rilevabile d"ufficio in qualunque stato e grado del processo, il Giudicante deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo in merito alla controversia de qua quella del Giudice Amministrativo competente in forza delle relative regole e, dunque, del T.A.R. Marche. Le spese vanno rifuse dall'ente all'opponente nei limiti

PQM

Il Giudice di Pace dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo in merito alla lite la giurisdizione del T.A.R. Marche. Condanna per l'effetto il comune resistente al pagamento in favore dell"attrice delle spese e del compenso professionale, che si liquida in complessivi di cui € 600,00, di cui € 74,00 per spese,oltre rimb. forfett. 15%.

Sic decisum in Fermo hodie 02.10.2014

Il Giudice di Pace

Avv. Giuseppe Fedeli

 




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