-  Valeria De Franco  -  03/02/2017

Ditta non registrata: quale tutela se altri provvedono alla registrazione? - Cass. civ. 971/17 - Valeria De Franco

Può ritenersi sussistente il diritto di prevalenza all"uso di una ditta in caso di registrazione della stessa? Secondo la Corte di Cassazione non sussiste tale diritto poiché chi ha provveduto alla registrazione non prevale su chi lo abbia preceduto nel preuso per il solo fatto che egli abbia adempiuto a tale formalità rispetto al titolare del medesimo segno.

Il caso di specie attiene alla definizione di un conflitto sorto tra due titolari dello stesso segno distintivo (ditta), in particolare si discuteva circa l"uso di un cognome associato ad una farmacia, ciò poiché da un lato vi era l"uso dello stesso in seguito ad un acquisto dell"azienda unitamente ai segni distintivi connessi avvenuto nel 1989 dagli aventi causa del farmacista, dall"altro la registrazione della medesima ditta era stata realizzata dopo ad opera di un'altra persona con lo stesso cognome. Col risultato che, nel corso del tempo si era continuata ad utilizzare la stessa ditta da due persone diverse in virtù delle diverse modalità di acquisto. In al senso è da citare quanto affermato dall"art. 2564 c.c. il quale enuncia che: "Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l"oggetto dell"impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla". Tuttavia, tale facoltà non risultava percorribile nel caso de quo poiché non solo le ditte erano uguali ma anche l"attività svolta dalle stesse lo era. Il fatto che vi sia stato uno dei due soggetti che abbia provveduto alla registrazione della ditta non necessariamente determina la prevalenza dello stesso su colui che pur avendolo preceduto non abbia eseguito questa formalità. Ciò poiché in tal caso la registrazione ha efficacia dichiarativa e non costitutiva. In tal senso la Corte di Cassazione ha modo di enunciare i seguenti principi di diritto: "In tema di segni distintivi (nella specie ditta e insegna), chi abbia registrato una ditta individuale (formalità divenuta possibile solo a seguito della legge 29 dicembre 1993, n.580) non prevale su chi lo abbia preceduto per il solo fatto che egli abbia adempiuto alle formalità della registrazione rispetto al titolare del medesimo segno che ne abbia preusato, atteso che - con riferimento al conflitto tra il preutente da epoca anteriore al 1993 ed il successivo registrante - la sola registrazione non determina automaticamente né l"acquisto del diritto né la sua prevalenza rispetto al segno in conflitto. In tema di ditta, il primo utente prevale anche contro il primo registrante quando la coesistenza tra i due segni (quello preusato e quello registrato) possa determinare confusione con riferimento alla classe merceologica o dei servizi e al contesto territoriale di impiego dei segni configgenti".

In conclusione, la Corte respinge entrambi i ricorsi e compensa le spese giudiziali.




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