-  Gasparre Annalisa  -  06/05/2017

Diritto di accesso in materia ambientale e segreto industriale – TAR Veneto, III sez., sent. 1335/16 – Annalisa Gasparre

In merito alla richiesta di informazioni ambientali, l"art. 3 comma 1 del d. lgs. 195/2005 prevede che l"autorità pubblica rende disponibile, a chiunque ne faccia richiesta, l"informazione ambientale detenuta, senza che l"interessato debba dichiarare il proprio interesse. Sono previsti casi di esclusione all"art. 5 che dispone, in taluni casi, debba essere effettuata una valutazione ponderata fra l"interesse pubblico all"informazione ambientale e l"interesse tutelato dall"esclusione dall"accesso, con applicazione restrittiva da parte dell"amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale.

Quando vi sia opposta l"esigenza di tutela del segreto industriale, l"amministrazione è comunque tenuta ad esaminare le ragioni opposte, non potendosi limitare ad assumere come irrimediabilmente ostativo l"avviso della ditta controinteressata ai fini dell"ostensione piuttosto che dell"estrazione di copia. Tale accesso può essere anche parziale, escludendo le informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da tutelare.

La domanda presentata dal cittadino dunque deve essere accolta consentendo l"estrazione di copia di tutta la documentazione progettuale che non afferisca direttamente a profili involgenti il segreto industriale.

 

TAR Veneto, sez. III, sentenza 22 ottobre – 17 dicembre 2015, n. 1335 - Presidente Settesoldi – Estensore Savoia

Fatto e diritto

Espone la ricorrente di aver presentato domanda volta a ottenere il rilascio di copia semplice degli elaborati tecnico amministrativi concernenti la concessione di piccola derivazione d"acqua a uso idroelettrico, ivi compresi gli elaborati di progetto presentati, ottenendo una risposta limitata alla presa visione a seguito di opposizione al rilascio di copia semplice da parte della ditta controinteressata a tutela della proprietà intellettuale e del know-how in essi contenuto, cui replicava affermando la sostanziale inutilità della modalità concessa, la qualificazione della documentazione richiesta come informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo numero 195 del 2005, con obbligo da parte dell"amministrazione di una valutazione restrittiva delle ragioni di riservatezza con valutazione ponderata tra l"interesse pubblico di informazione ambientale e l"interesse tutelato dall"esclusione dall"accesso, insistendo per il rilascio e invitando il difensore civico regionale a intervenire sulla questione.

Questi, in accoglimento della richiesta, invitava lo sportello unico del demanio idrico della regione provincia di Belluno o ad adottare il provvedimento di accoglimento della richiesta di accesso secondo quanto considerato nella nota 10 marzo 2015 ovvero ad adottare un provvedimento confermativo motivato del rifiuto al rilascio della documentazione.

E infatti il provvedimento impugnato ribadisce che l"esercizio del diritto è consentito esclusivamente nella forma della presa visione come già dichiarato.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato secondo quanto specificato infra.

È pacifico che nella specie si controverta in ordine a un procedimento relativo a informazioni ambientali secondo quanto previsto dal decreto legislativo numero 195 del 2005: orbene prevede l"articolo 3 comma 1 che l"autorità pubblica rende disponibile secondo le disposizioni del presente decreto l"informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, prevedendo i casi di esclusione all"articolo cinque, in base al quale deve essere effettuata una valutazione ponderata fra l"interesse pubblico all"informazione ambientale e l"interesse tutelato dall"esclusione dall"accesso, con applicazione restrittiva da parte dell"amministrazione, consentendosi, se del caso, un accesso parziale.

Detto che la legittima esigenza di tutela del segreto industriale non esime l"amministrazione da un puntuale esame delle ragioni opposte, non potendosi in altri termini l"amministrazione limitare ad assumere come irrimediabilmente ostativo l"avviso della ditta controinteressata ai fini dell"ostensione piuttosto che dell"estrazione di copia, nel caso in esame ben si sarebbe potuto consentire un accesso parziale, escludendosi solo ed esclusivamente quelle informazioni direttamente attinenti con il segreto industriale da tutelare.

Ed è in tali termini che deve essere accolta la domanda presentata, consentendosi appunto l"estrazione di copia di tutta la documentazione progettuale che non afferisca direttamente a profili involgenti il segreto industriale, secondo una valutazione necessariamente restrittiva in ordine agli eventuali profili ostativi.

Da ultimo l"amministrazione non avrebbe potuto, in presenza di una chiara indicazione da parte del difensore civico regionale, limitarsi alla mera riproposizione di quanto già affermato, con l"adozione di un atto meramente confermativo e non di un atto eventualmente di motivata conferma come espressamente richiesto dal difensore civico regionale.

In tale quadro il ricorso deve essere accolto con condanna dell"amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l"amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1000,00-mille/00 più oneri di legge e all"importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




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