-  Redazione P&D  -  10/07/2016

Diritto alloblio. Fissato un tempo perché gli accadimenti siano cancellati dagli archivi on line - Cass. Civ. 13161/16 - Francesca Sassano

Con la  sentenza della Cassazione del  24 giugno 2016, n. 13161 è stato chiaramente affermato il diritto all"oblio cioè ad essere dimenticati. La Suprema Corte ha confermato la legittimità di una decisione resa nel 2013 dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona.

La vicenda trae origine dall"iniziativa dei proprietari di un ristorante che avevano lamentato una lesione ai propri diritti , poiché  nell"archivio online di -omissis-.it era rimasta accessibile la notizia del loro coinvolgimento in una vicenda giudiziaria. Nessuna contestazione vi era  sulla veridicità dei fatti oggetto di  un procedimento penale, né sull"innegabile interesse pubblico alla notizia.

I proprietari del ristorante lamentavano la permanenza della notizia , a due anni e mezzo dai fatti oggetto dell"articolo, e ritenevano che il diritto di cronaca, da solo, non potesse giustificarla per tanto tempo online di quell"articolo che comprometteva la loro reputazione e l"immagine del loro ristorante.

Davanti al rifiuto di -omissis- di rimuovere il pezzo in questione dal proprio archivio online, quindi, i proprietari del ristorante si erano rivolti al Tribunale di Ortona che già allora aveva affermato  che il decorso di  due anni dalla vicenda non giustificava  più la permanenza della notizia nelle pagine di archivio , in nome del diritto di cronaca.

Poiché, nelle more del giudizio, l"editore aveva deciso di rimuovere il pezzo incriminato nell"auspicio di voltare pagina, il Tribunale non potendo disporre la rimozione di un articolo già cancellato , ha condannato la testata a risarcire agli interessati il pregiudizio arrecato lasciando accessibile il pezzo troppo a lungo, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.

La Suprema Corte di Cassazione, condividendo e confermando il principio sancito dai Giudici del  Tribunale di Ortona, ha affermato che : "La facile accessibilità e consultabilità dell"articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei tenuto conto dell"ampia diffusione locale del giornale online, consente di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale sia trascorso sufficiente tempo perché perché le notizie divulgate con lo stesso potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, e che quindi, almeno dalla data di ricezione della diffida, il trattamento di quei dati non poteva più avvenire…".

La "scadenza" della permanenza, nella vicenda in questione, è stata fissata quindi in due anni e mezzo ovvero pari al lasso di tempo  intercorso tra la pubblicazione dell"articolo e il ricevimento della diffida da parte dei proprietari del ristorante.

La Cassazione richiama la c sentenza Google Spain (C-131/12) che ha sancito per prima l"esistenza di un diritto ad essere dimenticati, e le linee guida dell"Art. 29 Data Protection Working Party (WP29) redatte dopo la sentenza (novembre 2014). La sentenza della Corte di giustizia dell"Unione europea C-131/12 (Google Spain case), del 13 maggio 2014, aveva statuito che i singoli possono chiedere ai motori di ricerca di rimuovere specifici risultati che appaiono da una ricerca con il proprio nome, qualora essi siano relativi all"interessato e risultino obsoleti.

Con la nuova GDPR (General Data Protection Regulation, Reg. 2016/679), che entrerà in vigore nel 2018 sostituendo la direttiva 95/46/EC, il Diritto alla Cancellazione è stato introdotto dall"Art. 17. Secondo la nuova norma, qualora sussistano i requisiti di legge, l"interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l"obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali

La sentenza della Suprema Corte ha avuto una certa risonanza, poiché essa è stata interpretata come una "potenziale" compressione del diritto di cronaca. Sul punto non posso essere concorde, poiché quello che si disciplina non è l"espressione del diritto, innegabilmente ampio, ma la tutela della persona a non essere identificata – per sempre – in un evento , sebbene antigiuridico. Aver indicato nei due anni e mezzo un tempo che non possa giustificare più la permanenza di una notizia in un archivio online, è affermazione di civiltà , sia per l"accesso ampio alla stessa, sia per la difficoltà di percezione dei tempi diversi , nel soggetto che legge, tra la notizia datata e quella attuale.




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