-  Fiorentin Fabio  -  13/07/2015

DETENZIONE INUMANA:NON VALE LA PRESCRIZIONE - Mag.Sorv. Sassari, ord. 24 aprile 2015 - Fabio FIORENTIN

Il provvedimento in rassegna affronta molteplici profili inerenti alla disciplina del ricorso "risarcitorio" disciplinato dall'art. 35-ter ord. penit., introdotto dal d.l. 92/2014 in seguito alla nota sentenza della Corte edu sul caso Torreggiani e al. c./Italia. Tra i profili di maggiore interesse affrontati dal giudice sassarese, particolare rilievo assume la questione relativa alla possibilità - da parte dell'Amministrazione penitenziaria - di eccepire la prescrizione del diritto azionabile dal detenuto per far valere il diritto al ristoro previsto dalla disposizione penitenziaria. Possibilità che viene radicalmente esclusa,sulla base del duplice, condivisibile rilievo che nel caso dei "rimedi compensativi", l'attualità del pregiudizio subito dall'interessato e l'impossibilità giuridica di azionare il detto rimedio anteriormente all'introduzione dell'istituto in esame impedirebbero il decorso della prescrizione stessa. Tale conclusione pare rafforzata, peraltro, dalla considerazione che la natura indennitaria e non propriamente civilistica del rimedio in esame porta a ritenere estranea alla materia l"operatività della prescrizione, che verrebbe, altresì, esclusa in forza del principio actio nondum nata non praescribitur, codificato nell"art.2935 c.c., per cui è preclusa la possibilità di decorso della prescrizione da data anteriore a quella in cui la relativa pretesa è divenuta azionabile. Nella stessa prospettiva. In ogni caso, anche con riferimento all"azione esperibile in sede civile, si osserva che il dies a quo di decorso della prescrizione per far valere il pregiudizio nel corso di un rapporto di durata non coincide con il momento di esaurimento della condotta abusiva, ma con quello della cessazione del rapporto stesso. In definitiva, l"istituto introdotto dall"art.35-ter ord. penit., per le caratteristiche peculiari con le quali il legislatore ha voluto predisporre uno strumento compensativo del pregiudizio subito per violazione dell"art. 3 CEDU (competenza del mag. sorv. e non del giudice civile; sganciamento da ogni formalismo con riguardo alla domanda introduttiva ed al suo corredo probatorio; assenza di qualsivoglia richiamo alla disciplina civilistica in materia di assunzione e valutazione delle prove; assenza di qualsiasi riferimento alla "condanna" del soccombente; assenza di una disciplina delle spese, e così via), lungi dal costituire un istituto di natura civilistica, assimilabile ad un"azione di risarcimento del danno ai sensi dell"art. 2043 c.c., si configura piuttosto come un rimedio di natura indennitaria, perfettamente assimilabile al ristoro che il soggetto può conseguire, per analoghi motivi, di fronte agli organi di giustizia europei. Ne consegue, per tale ragione, che non è applicabile al reclamo di cui all"art. 35-ter, il compendio di istituti civilistici quali la prescrizione del diritto o la compensazione dell"indennità eventualmente accordata dal giudice con altri debiti erariali (quali a es. le obbligazioni derivanti dal mantenimento in carcere ovvero dal pagamento delle spese processuali) (f.f.).

 

N. SIUS 2014/6343 – UDS Sassari

ORDINANZA N.

 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SASSARI

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MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

 

A scioglimento della riserva assunta all"udienza in camera di consiglio del 21 aprile 2015 in ordine al reclamo ex art. 35 ter O.P. proposto da D. D.T., nato a xxx il xxx, attualmente detenuto nella CC di Alghero in espiazione del residuo della pena inflitta con provvedimento di cumulo della Procura Generale presso la Corte d"Appello di Cagliari in data 15 maggio 2013, inizio pena 21 dicembre 2012, fine pena 12 luglio 2024 (N. Esecuzione 79/2012 SIEP);

sentiti il P.M. e la Difesa;

visti gli atti,

osserva

  1. Il reclamante chiede la riduzione di pena e/o l"indennità previste dall"art. 35 ter O.P., introdotto dall"art. 1 D.L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 117, deducendo di avere subito una carcerazione inumana e degradante, a causa del sovraffollamento e di altre condizioni di degrado della cella, in violazione dell"art. 3 CEDU.
  2. Il presupposto dell"attualità del pregiudizio desumibile dal combinato disposto degli artt. 69, 6° co. lett. b) e 35 ter 1° co. O.P. deve intendersi riferito – in esito a un"interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata e in aderenza alla ratio della normativa, nonché in aderenza alla giurisprudenza e alla dottrina maggioritarie – all"attualità del regime detentivo in espiazione del medesimo titolo esecutivo in relazione al quale il detenuto ha subito periodi di detenzione inumana o degradante, dovendosi opportunamente considerare, in tal senso, l"intrinseca e ineliminabile sofferenza legata alla sottoposizione al regime carcerario (riconducibile, nell"ambito della plurifunzionalità della pena, all"aspetto retributivo della stessa) e l"ontologica unitarietà della detenzione espiata in esecuzione dello stesso titolo, sulla quale riverbera in maniera permanentemente afflittiva il periodo trascorso in condizioni umanamente inaccettabili.
  3. Discende da quanto sopra, da un lato, l"irrilevanza (ai fini dell"ammissibilità della domanda e della competenza del magistrato di sorveglianza) dell"eventuale venir meno – nell"ambito dell"espiazione di un unico titolo detentivo - delle condizioni inumane e degradanti e l"infondatezza di eventuali eccezioni di avvenuta prescrizione del diritto alla riparazione (stante, appunto, l"attualità del pregiudizio nei sensi sopra indicati, ricollegabile a una situazione detentiva permanente) e dall"altro lato, per converso, l"infondatezza, per carenza del medesimo requisito, di istanze riferite a detenzioni pregresse, non riconducibili al titolo esecutivo attualmente in espiazione. Quanto alla prescrizione, è opportuno aggiungere, sotto altro profilo, che la stessa - avente come conseguenza l"estinzione del diritto soggettivo - trova fondamento nell"inerzia del titolare del diritto medesimo, che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, e pertanto non può cominciare a decorrere in epoca anteriore al giorno in cui tale diritto avrebbe potuto essere fatto valere per ottenere quel determinato tipo di tutela di cui si parla: di conseguenza, relativamente all"istituto in esame, non può parlarsi di inerzia del titolare e quindi di prescrizione anteriormente all"entrata in vigore della normativa che ha introdotto la riparazione di cui si discute (21 agosto 2014, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., secondo l"apposita disposizione transitoria).
  4. Gli esiti della compiuta istruttoria possono riassumersi nella seguente tabella di calcolo, da leggersi alla luce delle esplicazioni che saranno svolte nel proseguo:

 

  1. Quanto alle ulteriori condizioni detentive è emerso che: Nella CC di Roma "Rebibbia" (Roma "Rebibbia NC 1" non è stata considerata perché D. T. vi rimase solo un giorno in transito) le camere sono dotate di tre finestre che assicuravano illuminazione e areazione naturali, con servizio igienico separato anch"esso dotato di finestra; era vigente il c.d. "regime aperto", con chiusura delle celle solo dalle h 21.00 alle h 8.00 del giorno successivo, e conseguente possibilità dei detenuti di trascorrere tutte le ore diurne fuori dalle camere (all"interno del reparto di assegnazione), oltre che godere delle ore all"aperto previste e usufruire degli ambienti destinati alle attività trattamentali. Nelle CC di Viterbo, Sassari e Alghero le camere sono dotate di finestre, con illuminazione e areazione naturali, dispositivi d"illuminazione artificiale, impianto di riscaldamento, servizi igienici separati; i detenuti hanno possibilità di trascorrere varie ore fuori dalla camera e anche all"aperto (a Sassari e Alghero vige il regime delle "celle aperte", sia pure non così ampio come a Roma) e di usufruire di diverse attività trattamentali.
  2. Nell"interpretazione della Corte dei Diritti (esplicitata in più sentenze, tra le quali si annoverano, per quanto riguarda l"Italia, Sulejmanovic c. Italia del 2009 e Torreggiani c. Italia del 2013) il sovraffollamento carcerario, soprattutto quando assuma le caratteristiche di fenomeno strutturale, integra di per sé violazione dell"art. 3 della Convenzione; specificamente, la violazione è integrata sempre e comunque ogni volta che lo spazio a disposizione di un detenuto nella camera sia inferiore a 3 mq, mentre ove lo spazio disponibile sia compreso fra 3 e 4 mq – parametro metrico, quest"ultimo, auspicato dal Comitato Europeo per la Tortura – occorre, al fine di valutare la sussistenza della violazione, dar conto di una serie di profili ulteriori integrati dalla possibilità di utilizzare o meno servizi igienici riservati, di beneficiare della luce e dell"aria naturali, del riscaldamento e delle tutele sanitarie primarie.
  3. Qualora la cella non sia una vera cella di pernottamento, ma venga di necessità utilizzata dal detenuto anche nel corso delle ore diurne, lo spazio effettivamente disponibile corrisponde per ovvie ragioni a uno spazio "calpestabile" o comunque "utilizzabile", quindi riconducibile al concetto di spazio "vitale" idoneo a garantire un minimo di sfera individuale e inviolabile e di possibilità di movimento. In tale ottica, sembra congruo detrarre dalla superficie complessiva della cella l"ingombro degli arredi "stabili" (armadi/stipetti, sedie/sgabelli e tavoli), a eccezione, peraltro, dello spazio occupato dal letto, che può ritenersi direttamente a disposizione dello stesso detenuto, in quanto notoriamente funzionale a plurimi utilizzi (ad es. la lettura) oltre che al riposo notturno. Quando il bagno sia separato (anche se attiguo) la sua superficie viene ignorata nel calcolo, perché sostanzialmente neutra.
  4. Quando le informazioni pervenute dai singoli istituti di pena interessati sono incomplete in relazione agli effettivi ingombri degli arredi su menzionati, si fa riferimento ai dati (indicati come "standard") forniti da altre carceri, sul presupposto della sostanziale omogeneità delle suppellettili poste a disposizione dall"amministrazione. Quando già i dati relativi alla superficie lorda della cella e al numero dei detenuti presenti rendono evidente che lo spazio vitale pro capite è senz"altro inferiore a 3 mq, non si procede, per ragionevole economia procedurale, al calcolo dettagliato e in tabella si indica il numero convenzionale "2,99".
  5. Alla luce delle informazioni acquisite, sopra riassunte, dell"interpretazione dell"art. 3 CEDU fornita dalla Corte Europea e degli indicati criteri generali di giudizio, emerge l"infondatezza del reclamo, che pertanto va respinto.

10.  Nelle CC di Viterbo, Sassari e Alghero D.T. ha avuto a disposizione uno spazio superiore ai 3 mq (si è fatto sempre riferimento al numero massimo di detenuti presenti), in ambiente corrispondente a sufficienti parametri di vivibilità (quanto a luce, aria, riscaldamento e igiene), con ampie possibilità sociali e trattamentali. Nella CC di Roma "Rebibbia" lo spazio calpestabile, escluso l"ingombro di armadi, tavolo e sgabelli, risulta inferiore (ma non di molto) a 3 mq, ma il dato può considerarsi superato dalla circostanza che la camera era una vera e propria camera di pernottamento, restando chiusa solo nelle ore notturne (dalle h 21.00 alle h 8.00), mentre per tutto l"arco della giornata l"istante poteva girare liberamente all"interno del suo reparto, il che induce a escludere che egli abbia concretamente sofferto di una situazione di sovraffollamento, da considerarsi inumana o degradante o addirittura integrante una tortura.

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli artt. 35 ter O.P. e 678 c.p.p.,

RIGETTA

l"istanza di D. D. T., meglio generalizzato in atti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Sassari il 24 aprile 2015.

LA MAGISTRATA DI SORVEGLIANZA

Luisa Diez




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