-  Gasparre Annalisa  -  13/05/2016

Depenalizzazione e sostituzione sanzioni amministrative – Cass. pen. 19164/16 – A.G.

La guida senza patente è oggetto dell"intervento di depenalizzazione che ha trasformato la contravvenzione in illecito amministrativo. Il fatto non costituisce (più) reato.

Il d.lgs. 8/2016 ha introdotto una deroga al principio di irretroattività stabilendo che le disposizioni che sostituiscono la pena in favore della sanzione amministrativa si applicano anche a violazioni commesse anteriormente all"entrata in vigore del decreto purchè il procedimento penale non sia stato definito con decisione irrevocabile. Qualora la decisione sia irrevocabile, invece, ci si deve arrendere all"evidenza che il fatto non è previsto dalla legge come reato e trasmettere gli atti all"autorità amministrativa competente in quanto espressamente previsto dal decreto di depenalizzazione.

 

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 aprile – 9 maggio 2016, n. 19164 - Presidente Bianchi – Relatore Gianniti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1.I1 Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 28 maggio 2015, ha dichiarato C.F. colpevole del reato di cui all'art. 116 comma 13 bis C.d.S., per aver guidato, in Reggio Calabria il 3 giugno 2013, il ciclomotore Piaggio Liberty 50 cod. civ. tg. ____, senza aver mai conseguito il titolo abilitativo alla guida del mezzo.
2.Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta difensiva di concessione del beneficio della irrilevanza dei fatto (ex art. 27 d.P.R. n. 448/1988) e violazione di legge in relazione alla concessione (in difetto di richiesta difensiva) del beneficio della sospensione condizionale dell'ammenda comminata. Il difensore, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, allega copia del verbale dell'ultima udienza del 28 maggio 2015, nonché del dispositivo della sentenza e della sentenza impugnata.
3.La sentenza impugnata deve essere annullata a motivo della recente depenalizzazione del reato per cui si è proceduto.
Invero, la contravvenzione di cui all'art.116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art.1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
L'art. 8 del citato decreto - legislativo ha, poi, introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili, come per l'appunto si verifica nel caso di specie.
Occorre aggiungere che, in via generale, il giudice, in caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il fatto previsto dalla legge (non come reato, ma) solo come illecito amministrativo, non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo ogni qual volta la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 dei 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694).
Senonché, l'art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
La presente sentenza va, pertanto, trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria.

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi copia della presente sentenza e della comunicazione della notizia di reato al Prefetto di Reggio Calabria.




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