-  Serretti Francesca  -  30/01/2015

DEMANSIONAMENTO. IL DANNO VA ALLEGATO E PROVATO – Cass. Lav. 1327/2015 – Francesca SERRETTI

- danno da demansionamento

- dequalificazione del dipendente adibito a mansioni meramente esecutive rispetto a mansioni di coordinamento in precedenza svolte

- la Cassazione nega l"automatismo del riconoscimento del danno da demansionamento quale conseguenza di ogni inadempimento datoriale

LA QUESTIONE

E" noto che nel nostro ordinamento vige il divieto di adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite e ciò avviene sotto pena di nullità di eventuali patti contrari.

E" noto, altresì, che, secondo giurisprudenza costante, la locuzione "mansioni inferiori" deve essere interpretata in senso sostanziale, piuttosto che prettamente formale, con conseguente indagine valutativa del giudicante circa l"aderenza delle mansioni alla specifica competenza del dipendente.

Dunque, in ipotesi di demansionamento, come può il lavoratore ottenere tutela risarcitoria per la lesione subita all"espressione ed alla realizzazione della propria professionalità?

LA PRONUNCIA DI CASS. LAV. 1327/2015

Su tale rilevante questione, proprio in questi giorni, si è pronunciata la Cassazione con la sentenza 26/01/2015, n 1327, qui in esame.

In particolare, nel caso che occupa, si trattava di un lavoratore che assunto alle dipendenze di un"azienda pubblica era poi passato, per effetto di fusione per incorporazione, in altra azienda, con identico inquadramento e posizione lavorativa. Ma ciò avveniva solo formalmente, poiché di fatto il lavoratore vedeva sostituiti gli iniziali compiti di coordinamento svolti con mansioni di tipo meramente esecutive, che non tenevano conto della reale professionalità della posizione di lavoro del dipendente.

Risultato soccombente in primo grado, il lavoratore aveva dapprima ricorso in appello, conclusosi vittoriosamente, per poi, infine, resistere nell"ultimo grado di giudizio a seguito di ricorso per Cassazione interposto dal datore di lavoro.

La Cassazione nella propria articolata motivazione ha ritenuto di accogliere il secondo motivo di censura, con cui parte ricorrente (come detto il datore di lavoro) lamentava la violazione degli artt. 2103, 2697 c.c. e 416 c.p.c. per non aver, la sentenza di secondo grado gravata, tenuto conto della mancata prova, neppure fornita in via presuntiva, del danno da demansionamento, prova di cui era onerato il lavoratore.

La Cassazione ha infatti concluso, che, in tema di demansionamento e di dequalificazione, deve negarsi il diritto di risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale, quale effetto automatico dell"accertamento di ogni inadempimento di parte datoriale della specifica categoria suindicata.

Ne consegue necessariamente che il lavoratore è onerato di allegare e provare il pregiudizio derivato dal demansionamento - e, precisamente, la natura e le caratteristiche dello stesso – nonché il nesso causale che lega quest"ultimo all"inadempimento datoriale, oltre che naturalmente allegare il demansionamento medesimo.

La Cassazione, pertanto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al suddetto motivo accolto, senza rinviare ad altro giudice, ma decidendo nel merito per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da demansionamento avanzata dal lavoratore in primo grado.




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