-  Ziviz Patrizia  -  28/08/2015

DANNO MORALE E MICROPERMANENTI: LE TABELLE NON SONO ONNICOMPRENSIVE – Cass. 17209/2015 – Patrizia ZIVIZ

-         Danno morale

-         Tabelle normative

-         Liquidazione aggiuntiva

 

L"egemonia attribuita alle tabelle normative da parte della Corte cost. 235/2014 - confermata dai progetti di riforma degli artt. 138 e 139 cod. ass. - continua ad essere messa in discussione dalle indicazioni provenienti dai giudici di legittimità.

 

Dopo la recente sentenza Cass. 11851/2015, la Terza SezionE conferma i suoi dubbi circa l"assorbimento del danno morale entro il calcolo tabellare (Cass. 27 agosto 2015, n. 17209 – Rel. D"Amico). Nell"affrontare un"ipotesi di micropermanenti, a fronte della quale la vittima lamentava la mancata liquidazione del danno morale, i giudici di legittimità sottolineano che non esiste alcun automatismo nell"attribuzione di tale voce di pregiudizio: il quale deve essere provato, anche tramite presunzioni, tanto più in caso di lesioni che rivestano lieve entità. Resta il fatto che, laddove si accerti la ricorrenza di conseguenze di carattere sofferenziale, delle stesse dovrà essere tenuto conto nella determinazione del danno non patrimoniale da risarcire alla vittima.

 

Si tratta di un accertamento separato ed ulteriore rispetto a quello della componente biologica del danno. Sicchè "anche in caso di danno da micropermanente, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall"art. 139 del codice delle assicurazioni private". Spetta ovviamente al danneggiato allegare tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento.

 

Si perviene, quindi, ad una conclusione che appare del tutto pacifica sul piano logico: poiché l"art. 139 cod. ass. disciplina la liquidazione del danno biologico, dovrebbe risultare scontato che la componente morale va determinata in maniera ulteriore rispetto al calcolo tabellare. Le motivazioni addotte finora in sede giurisprudenziale per pervenire all"opposta soluzione appaiono, in effetti, prive di spessore. Né i goffi tentativi di riforma del legislatore attualmente in discussione sembrano in grado di supportare una discutibile onnicomprensività delle tabelle normative, attuata in assenza di una rideterminazione delle stesse volta a tener conto dei profili morali del pregiudizio.




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