-  Redazione P&D  -  24/12/2008

DANNO ESISTENZIALE E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE – Rocchina STAIANO

Il Trib. Modena, sez. lav., 9 aprile 2008 ha affermato che il c.d. danno esistenziale, in ipotesi di violazione dell'art. 2103 c.c. da parte del datore di lavoro e conseguente sua responsabilità da illecito, attiene al profilo del danno non patrimoniale come danno all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost.. 

Il danno esistenziale, a differenza del danno morale (che ha natura emotiva ed interiore) e del danno biologico (subordinato alla lesione dell'integrità psico-fisica del danneggiato medicalmente accertabile), consiste nel pregiudizio, oggettivamente accertabile, che l'illecito (nella specie, del datore di lavoro) abbia cagionato sul fare areddituale del soggetto, alterandone abitudini di vita e assetti relazionali che a lui erano propri, sconvolgendone la vita quotidiana e privandolo di occasioni per l'espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. 

Pertanto il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore (propria del danno morale) ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso. 

Quanto alla prova del danno esistenziale, la natura risarcitorio/riparatoria (e giammai sanzionatoria) di detto danno, postula che, dello stesso, venga fornita la prova dall'istante, con riferimento non soltanto al fatto costitutivo dell'illecito (nella specie, la dequalificazione), ma anche alle relative conseguenze (relativamente cioè al "quomodo" la vicenda abbia inciso negativamente nella sfera di vita del soggetto), prova il cui onere può, peraltro, ritenersi assolto attraverso tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione della parte, dal deposito di documentazione alla prova testimoniale a quella per presunzioni. 

La mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno esistenziale impedisce pertanto al giudice ogni liquidazione, sia pur in forma equitativa, perché questa, onde non trasmodare nell'arbitrio, necessita pur sempre di parametri oggettivi cui ancorarsi. Il danno esistenziale deve essere liquidato in via equitativa; ed appare equo utilizzare come parametro di riferimento la retribuzione percepita dal lavoratore.




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