-  Tonutti Stefania  -  26/02/2015

DANNO DA NASCITA INDESIDERATA: ORDINANZA INTERLOCUTORIA DELLA CASSAZIONE (n. 3569, 23 febbraio 2015)-S.TONUTTI

CASS. CIV., ORIDINANZA INTERLOCUTORIA N. 3569, 23 FEBBRAIO 2015

DANNO DA NASCITA INDESIDERATA

LA CASSAZIONE RILEVA CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI E RIMETTE LA DECISIONE ALLE S.S.U.U.

 

La vicenda: Una coppia di coniugi avevano intrapreso un'azione legale contro alcuni medici e l'ospedale nel quale era nata la loro figlia affetta da sindrome di Down, al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alla nascita della stessa, assumendo che la donna era stata «avviata al parto senza che fossero stati disposti approfondimenti, benché i risultati degli esami ematochimici effettuati alla 16ma settimana avessero fornito valori non rassicuranti».

Cosa dicono le Corti: Sia Tribunale sia Corte d'Appello avevano ritenuto che la donna, quand'anche avesse voluto ricorrere all'aborto, non aveva mai dato prova del pericolo grave per la sua salute fisica o psichica (presupposti indispensabili per il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza), la sua domanda quindi non aveva alcun possibilità di accoglimento e/o fondatezza.Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni nei confronti della figlia, i giudici sostenevano l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un diritto a non nascere, o a non nascere se non sano.

I ricorrenti, per quanto riguarda il primo motivo (ovvero la mancata possibilità di ricorrere all'aborto), essi sostengono che non avrebbero potuto provare alcunché, in quanto il quadro informativo fornito loro dai medici era praticamente inesistente. Per quanto riguarda il risarcimento: esso non andrebbe a coprire una nascita non voluta, bensì «un'esistenza difficile da portarsi dietro tutta la vita e da vivere in ragione delle proprie limitazioni psicofisiche».

Cosa dice la Cassazione: «la questione si incentra su due questioni, quella relativa all'onere probatorio e quella concernente la legittimazione del nato alla richiesta risarcitoria» e per tali motivi si rende necessario il vaglio delle Sezioni Unite.

1) Onere probatorio in relazione alla correlazione causale fra l'inadempimento dei sanitario ed il mancato ricorso all'aborto e la sussistenza delle condizioni necessarie per procedere all'IVG dopo il 90mo giorno. Sul punto, dicono gli Ermellini, si sono affermati due orientamenti in giurisprudenza (entrambi basati sul presupposto che spetta alla donna l'onere di dimostrare che l'accertamento dell'esistenza di anomalie o malformazioni l'avrebbe indotta ad interrompere la gravidanza, e che questo causerebbe uno stato di grave pericolo per la sua salute psico-fisica): a) «corrisponde a regolarità causale che la gestante interrompa la gravidanza se informata delle gravi malformazioni del feto» (cfr. Cass. Civ. n. 6735/2002; Cass. Civ. n. 14488/2004; Cass. Civ. n. 15386/2011). È infatti stato dichiarato che è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della malformazione; b) in mancanza di una preventiva, inequivocabile ed espressa dichiarazione di volontà da parte della donna di interrompere la gravidanza in caso di malattia genetica, il giudice è chiamato ad una valutazione caso per caso, e la parte attrice dovrà quindi fornire ulteriori elementi, non la mera dichiarazione di volontà (cfr. Cass. Civ. n. 16754/2012). L'accertamento va quindi condotto con giudizio ex ante (cfr. n. 2758/2013 ed in ultimis n. 12264/2014).

 

 

In allegato il testo della sentenza

2) "Legittimazione del nato ad ottenere un risarcimento a carico del medico che, con il suo inadempimento, abbia privato la gestante della possibilità di accedere all'IVG": anche qui ci sono due orientamenti. A) nel nostro ordinamento non esistono un diritto a non nascere, o a non nascere se non sano; b) «il nascituro, ancorché privo di soggettività giuridica fino alla sua nascita, una volta venuto ad esistenza, ha diritto ad essere risarcito da parte del sanitario con riguardo al danno consistente nell'essere nato non sano, e rappresentato dell'interesse ad alleviare la propria condizione impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità» (cfr. n. 16754/2012)

Per questi motivi la Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.




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