-  Mazzon Riccardo  -  10/09/2012

DANNO DA ANIMALI: BAMBINI E CANI LASCIATI LIBERI DI CIRCOLARE IN GIARDINO - Riccardo MAZZON

Anche nel caso di danno cagionato da animali, per esser liberati da responsabilità, serve provare il caso fortuito; valgono, pertanto, sul punto, le medesime osservazioni più volte proposte riguardo al danno da cose in custodia, sicchè non paiono condivisibili le seppur numerose pronunce, secondo le quali l"art. 2052 c.c. configurerebbe ipotesi di responsabilità oggettiva, a carico del proprietario dell'animale,

"la responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che al proprietario (o all'utilizzatore) dell'animale che ha causato il danno, per andare esente da responsabilità, non è sufficiente fornire la prova negativa della propria assenza di colpa, ma deve fornire la prova positiva che il danno è stato causato da un evento fortuito (cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale)" (Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 1998, n. 12307, MGC, 1998, 2537; DResp, 1999, 475; RCP, 1999, 702; FI, 1999, I,1938: cfr., amplius, da ultimo, "Responsabilita' oggettiva e semioggettiva", Riccardo Mazzon, Utet, Torino 2012);

ovvero dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale medesimo:

"la responsabilità ex art. 2052 c.c. del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale) postula il nesso causale tra il fatto dell'animale medesimo ed il danno subito dall'attore, il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. - la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa - a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini" (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2001, n. 4742, MGC, 2001, 639; NGCC, 2002, I, 412).

Di seguito, a mo' d'esempio, si riporta l'interessante e recente pronuncia rilasciata dalla Suprema Corte il 20 luglio 2011, al numero 15895, in occasione di procedimento originato da citazione con la quale una coppia di genitori, esercenti la potestà parentale sulla figlia minore, convivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, il proprietario di un cane, per essere risarciti dei danni riportati dalla figlia, assalita dall'animale de quo, lasciato libero di circolare in un giardino.

Premesso che il Tribunale di Bologna aveva ritenuto che l'evento si fosse verificato per pari colpa concorrente - ed aveva, dunque, condannato il convenuto a risarcire il danno, nella misura corrispondente all'accertata responsabilità -, la Corte di Appello di Bologna, adita a seguito di impugnazione proposta dall'originario convenuto - e di impugnazione incidentale, proposta dai genitori -, in accoglimento dell'appello principale, rigettava invece la domanda, con sentenza depositata l'11 aprile 2008:

"la Corte di appello, sul rilievo che il cane si trovava all'interno di un giardino privato completamente recintato e che era stata la minore S. ad aprire il cancello e ad introdursi all'interno, ha ritenuto che il comportamento del M., che aveva violato l'obbligo di vigilanza sulla figlia minore, si poneva come causa autonoma dell'evento di danno e che il Ba. aveva fornito la prova del caso fortuito, in quanto non era prevedibile che la minore si sarebbe introdotta in luogo chiuso da cancello. Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione M. M. e B.G. con quattro motivi illustrati da memoria. Si difende con controricorso Ba.Am.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. L'art. 2052 c.c. prevede un caso di responsabilità oggettiva del proprietario dell'animale per i danni da questo cagionati, che viene meno solo in presenza di prova positiva del caso fortuito e che il comportamento della minore in tenera età che si era introdotta in un giardino attraverso un cancello facilmente apribile non poteva considerarsi caso fortuito. Come secondo motivo viene denunziata violazione o falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la incapacità a testimoniare della teste b., moglie del V. in regime di comunione di beni, persona indicata da Ba.Am. come custode del cane al momento dell'evento e quindi responsabile dell'accaduto. Come terzo e quarto motivo di ricorso viene denunziata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto un fatto decisivo del giudizio individuato: il motivo 3 nell'aver ritenuto le lesioni riportate dalla minore come conseguenza dell'omessa vigilanza del padre, condotta individuata come causa autonoma dell'evento; il motivo 4 nella prevedibilità per il proprietario del cane che la piccola potesse introdursi nel giardino" Cassazione civile, sez. III, 20/07/2011, n. 15895 M.M. e altro. c. B.A. Diritto & Giustizia 2011

La Suprema Corte riteneva senz'altro fondato il primo motivo, chiarendo come la responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile, prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di cui è proprietario, trovi un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità.

Conseguenza principe di tale assunto è che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale, principio costantemente ribadito proprio dalla Suprema Corte di legittimità (da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010).

Sulla base delle suddette motivazioni, la Corte così conclude:

"è' erronea in diritto l'individuazione come caso fortuito dell'ingresso della minore nel giardino, sul rilievo che il cane si trovava in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello. Infatti risulta che il cane era stato lasciato libero in un giardino con un cancello che non aveva idonea chiusura, tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza il custode non aveva adottato cautele idonee in concreto ad evitare l'ingresso di estranei. In tale fattispecie l'introduzione di una bambina, come del resto di qualunque altra persona estranea,non presenta il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità che connotano il caso fortuito ex art. 2052 c.c.. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dall'accoglimento del primo. Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto la decisione del primo giudice di rigetto dell'eccezione di incapacità a testimoniare della teste b. non ha formato oggetto di impugnazione in appello. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011" Cassazione civile, sez. III, 20/07/2011, n. 15895 M.M. e altro. c. B.A. Diritto & Giustizia 2011






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