Da quadro, con mansioni di preposto e con il compito di dirigere il lavoro di altri dipendenti ad addetta allo smistamento della posta: la Suprema Corte ha confermato, nel caso di specie, la sussistenza di un demansionamento ai danni della dipendente nonché la sussistenza di un danno risarcibile (nelle fattispecie del danno biologico e del danno alla professionalità).
Il danno, in particolare, va liquidato tenendo presente la durata dell"avvenuto demansionamento – nel caso di specie, meno di sei mesi - e del tempo per il quale la lavoratrice è, di fatto, stata impegnata nello svolgimento delle mansioni inferiori – ancora, nel caso di specie, la Suprema Corte osservava che l"attività dequalificante non occupava l"intera giornata lavorativa della dipendente e nemmeno tutti i giorni della sua settimana lavorativa. Il risarcimento veniva così calcolato nel 50% della retribuzione spettante per i giorni di servizio effettivo.