-  Foligno Emanuela  -  08/09/2015

D. LGS. N. 130/2015 CONSUMATORI : VIA ALLA PROCEDURA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA E STRAGIUDIZIALE - Emanuela FOLIGNO

"D. LGS. N. 130/2015 CONSUMATORI  : VIA ALLA PROCEDURA DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA E STRAGIUDIZIALE " - Emanuela FOLIGNO

 

Il Decreto Legislativo n. 130 del 6 agosto 2015, entrato in vigore il 3 settembre 2015, stabilisce che i consumatori potranno risolvere qualsiasi controversia - inerente beni e servizi acquistati e disciplinata dal Codice del Consumo -  senza dovere rivolgersi al Tribunale o ad un Avvocato.

Tale decreto dà attuazione alla Direttiva Europea n. 2013/11/UE che ha introdotto la  procedura facoltativa di risoluzione alternativa e stragiudiziale (ADR - Alternative Dispute Resolution) delle controversie riguardanti i consumatori.

 

Le novità delineate dal novello Decreto:

Organismo

ADR, come espressamente indicato nel Decreto, deve intendersi "qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia" attraverso una procedura stragiudiziale ed è iscritto in apposito elenco presso le Autorità competenti per il settore di riferimento (ad esempio: Ministero Giustizia e dello Sviluppo Economico, Consob, Banca d"Italia, ecc.).

Procedura

Le disposizioni del Decreto si applicano alle procedure volontarie di composizione stragiudiziale per la risoluzione delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti  nell"ambito dell"Unione Europea. E" prevista anche la composizione stragiudiziale della controversia per via telematica.

L"Organismo proporrà una soluzione, anche convocando le parti, onde addivenire a una composizione bonaria,  ed è legittimato a rifiutare: le controversie in cui il consumatore non  ha cercato di risolvere la questione col professionista interessato; le controversie presentate oltre un limite di tempo prestabilito; le controversie futili e temerarie o di valore (inferiore o superiore) a una soglia predeterminata e quelle già in corso di esame o esaminate da altro organismo o da un organo giurisdizionale, fornendo a entrambe le parti le ragioni del rifiuto.

L"Organismo dovrà comunicare alle parti l"avvio della procedura, informandole  circa la facoltà di potersi ritirarsi in qualsiasi momento. Le parti potranno accettare, o meno, la proposta di risoluzione avanzata dall"Organismo entro un termine stabilito. Conclusa la procedura, l"Organismo notifica alle parti l"esito e i motivi della proposta.

 

Obblighi degli Organismi

Tra gli obblighi degli organismi ADR c"è quello di avere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni, ma debbono anche fornire modalità di presentazione delle domande diverse da quella telematica.

L"Organismo è tenuto a comunicare, tra le altre, le modalità di contatto agli utenti e  tutte le informazioni in maniera  chiara e comprensibile. Dovranno essere indicati, così come avviene già per gli organismi di mediazione,  anche i costi che le parti dovranno sostenere, la durata media della procedura, l"effetto giuridico della stessa e l"esecutività della decisione, laddove prevista dalle norme vigenti.

 

Vantaggi

Le decisioni dovranno essere perfezionate ed esternate entro 90 giorni (salvo eventuali proroghe solo per controversie particolarmente complesse e per un massimo di altri 90 giorni, previa informazione alle parti).

Il procedimento  sarà gratuito o al massimo comporterà dei costi minimi, senza obbligo di assistenza di un Avvocato.

A prescindere dall"esito, il consumatore non sarà privato del diritto di agire in giudizio.




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