La clausola di deroga alla competenza è una concorde manifestazione di volontà delle parti.
Va interpretata alla luce della buona fede ex art. 1366 c.c.
Non rileva il titolo della clausola.
I fideiussori di una società evocavano in giudizio la Banca presso cui il debitore aveva acceso il conto corrente.
La banca eccepiva l"incompetenza del giudice adito per violazione della clausola contrattuale derogatoria della competenza ordinaria.
Con l"ordinanza allegata, la Corte di Cassazione ribadisce che la designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa che deve consistere in una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge
Ne consegue che non rileva il fatto che la clausola di elezione del foro sia indicata con la dizione "deroga di competenza giurisdizionale": la clausola va interpretata alla stregua del criterio d buona fede disposto dall"art. 1366 c.c.
Nel caso di specie secondo la Corte la volontà comune delle parti di individuare un foro esclusivo competente per ogni eventuale controversia è inequivocabile, pertanto rigetta il ricorso.