La sentenza della Corte Costituzionale n° 28 del 6 febbraio 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati” nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue.
Tale sentenza ha due pregi: in primo luogo colma una grave svista del legislatore ma soprattutto accende (finalmente) i riflettori sul problema dei soggetti infetti da virus epatitici in seguito alla somministrazione di farmaci emoderivati (in particolare immunoglobuline antitetaniche) che non riescono ad ottenere l’indennizzo previsto dalla l. 210/92.
E' allora necessario e utile fornire una definizione puntuale della trasmissibilità delle infezioni da virus dell’epatite C (HCV) mediante somministrazione parenterale e della potenziale infettività dei farmaci emoderivati.
In conclusione, sulla base delle argomentazioni e letteratura scientifica, si può quindi sicuramente affermare che allo stato delle attuali conoscenze scientifiche le immunoglobuline antitetaniche prodotte fino al 1995 hanno rappresentato una causa certa di trasmissione dell’epatite C in Italia e nel mondo.