-  Covotta Giulia  -  22/02/2016

CONSUMATORI: E RILEVABILE DUFFICIO LA PRESENZA DI CLAUSOLE ABUSIVE – Corte Giustizia, C-49/14 - Giulia COVOTTA

Tutela dei consumatori

Interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

La Corte di Giustizia afferma che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev"essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell"esecuzione di un"ingiunzione di pagamento di valutare d"ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l"autorità investita della domanda d"ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione.

 

E" dello scorso 18 febbraio la pronuncia della Corte di Giustizia in tema di rilevabilità d"ufficio, da parte del Giudice dell"esecuzione, della clausole c.d. abusive all"interno di un contratto di prestito.

Il giudice spagnolo, nutrendo dubbi sulla compatibilità del diritto processuale spagnolo (in tema di ingiunzione di pagamento) con il diritto dell"Unione (nello specifico la direttiva 93/13/CEE in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori), sollevava una questione di pregiudizialità sospendendo il proprio giudizio e sottoponendo alla Corte di Giustizia alcune questioni pregiudiziali.

La vicenda, in materia di ingiunzione di pagamento, da cui trae origine la sentenza in commento, è la seguente: un cittadino spagnolo decideva di concludere un contratto di prestito con una società spagnola per il finanziamento dell"acquisto di un veicolo chiamando, quali garanti in solido per tale prestito, altri tre soggetti.

La somma capitale concessa dalla società creditrice ammontava ad Euro trentamila e il contratto stipulato tra le parti prevedeva una commissione per spese di istruttoria del 2,5% del capitale ed un rimborso della somma dilazionato in 84 mesi con un tasso di interesse annuo pari al 7%.

Per i casi di ritardo nel pagamento delle rate mensili, era previsto un tasso di mora mensile pari a 1,5%, unitamente ad una commissione di Euro 30,00 per ciascuna rata insoluta.

Dopo alcuni anni, a seguito del mancato pagamento delle rate, la Società di credito, a norma del diritto spagnolo, incardinava un procedimento di ingiunzione di pagamento nanti il "Segretario judicial".

Posto che i debitori (o i suoi garanti in solido) non comparivano dinanzi al "Segretario judicial" per opporsi all"esigibilità del debito e per esporre le loro ragioni e non ottemperavano all"ingiunzione di pagamento, il giudice adito, al termine di detto procedimento, emetteva nei loro confronti un decreto di pagamento (il c.d. titolo esecutivo giudiziario) dotato dell"autorità di cosa giudicata.

A seguito del summenzionato procedimento di ingiunzione, la Società, nanti al Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena (Tribunale di Primo grado di Cartagena, Spagna) chiedeva l"ordine di esecuzione di detta decisione.

Tuttavia, il su citato Tribunale adito, rilevava che, per il diritto processuale spagnolo, lo stesso giudicante non poteva esaminare d"ufficio l"eventuale esistenza di clausole abusive nel contratto (che dava origine proprio al procedimento di ingiunzione) e che, pertanto, la pronuncia del "Segretario judicial" costituiva un titolo procedurale esecutivo dotato di autorità di cosa giudicata e, dunque, per il Tribunale, tale procedura poteva essere incompatibile con la normativa europea dettata dalla direttiva 93/13/CEE.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Cartagena sospendeva il giudizio e sottoponeva alla Corte di Giustizia quattro questioni pregiudiziali.

Solo le prime due (vertenti sull"interpretazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) venivano decise poiché, a giudizio della Corte, il rinvio formulato dal giudice spagnolo per le altre due questioni non conteneva indicazioni sufficientemente precise e complete.

Entrambe le questioni vertevano sull"interpretazione di detta direttiva e sulla normativa nazionale spagnola, la quale prevede, come sopra descritto, un procedimento di ingiunzione di pagamento che rende difficile o impedisce il controllo giurisdizionale d"ufficio dei contratti in cui possano sussistere clausole abusive e, ancora, poiché tale normativa interna non consente di riesaminare d"ufficio in limine litis nel successivo procedimento di esecuzione, il titolo esecutivo giudiziario sotto il profilo dell"esistenza di clausole abusive nel contratto (poiché il diritto spagnolo nazionale lo considera cosa giudicata).

In primis, la Corte di Giustizia ha rilevato che le modalità di attuazione del principio dell"autorità di cosa giudicata rientrano nella competenza dell"ordinamento giuridico interno degli Stati membri (in virtù del principio dell"autonomia procedurale di questi ultimi), ma dette modalità devono tuttavia rispettare i principi di equivalenza e di effettività.

Il principio di equivalenza, a detta della Corte, viene rispettato posto che nessun elemento del procedimento principale consente di concludere che le modalità di attuazione del principio dell"autorità di cosa giudicata (previste dal diritto processuale spagnolo) sono meno favorevoli nei casi rientranti nell"ambito di applicazione della direttiva 93/13 rispetto a quelli che non vi rientrano.

Per ciò che riguarda il principio di effettività, invece, la Corte ha affermato che il controllo da parte del «Secretario judicial» di una domanda d"ingiunzione di pagamento si limita alla verifica del rispetto delle formalità prescritte per una domanda siffatta, segnatamente dell"esattezza, alla luce dei documenti allegati a detta domanda, dell"importo del credito richiesto, non rientrando, ai sensi del diritto processuale spagnolo, nella competenza del su citato «Secretario judicial», la valutazione dell"eventuale carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto da cui ha origine il credito.

Infine, la Corte ha affermato che il decreto del «Secretario judicial» emesso al termine del procedimento d"ingiunzione di pagamento, assumendo autorità di cosa giudicata, rende impossibile il controllo delle clausole abusive nella fase dell"esecuzione di un"ingiunzione, per il solo motivo che i consumatori non avevano proposto opposizione all"ingiunzione entro il termine previsto a tal fine oltre che per il fatto che il «Secretario judicial» non aveva adito il giudice.

Alla luce di quanto sopra, quindi, la Corte ha constatato che la normativa spagnola, relativa alle modalità di attuazione del principio dell"autorità di cosa giudicata nell"ambito del procedimento d"ingiunzione di pagamento, non appare conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono convenuti, l"applicazione della tutela che la direttiva 93/13 intende conferire a questi ultimi.

La Corte di Giustizia, quindi, così ha concluso: "la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev"essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente al giudice investito dell"esecuzione di un"ingiunzione di pagamento di valutare d"ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ove l"autorità investita della domanda d"ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione".




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