-  Valeria De Franco  -  11/03/2016

CONSENSO INFORMATO: BASTA LA CONSEGNA DI UN DEPLIANT? - Cass. civ. n. 2177/16 - Valeria DE FRANCO

Basta la consegna di un depliant ad assolvere all"obbligo informativo dei rischi di un intervento agli occhi che il medico deve fornire al paziente prima di ottenere il suo consenso all"intervento? secondo la Corte ciò non è sufficiente poiché il paziente deve ricevere informazioni dettagliate e non generiche circa la natura, portata, estensione, rischi, risultati e conseguenze dello stesso.

La ricorrente lamentava la mancata informazione da parte del medico "in maniera esaustiva ed adeguata dei rischi conseguenti al trattamento chirurgico di cheratomia radiale", sostenendo che la Corte di appello avrebbe errato a non ritenere il medico responsabile per la violazione della buona fede nella formazione del contratto, inducendo la stessa ricorrente "ad esprimere un consenso assolutamente non consapevole e disinformato", con conseguente "lesione della situazione giuridica della paziente inerente alla salute ed all'integrità fisica", da risarcirsi indipendentemente dall'esecuzione corretta dell'intervento.

Nella sentenza in commento ancora una volta viene ribadito che quanto alle modalità ed ai caratteri del consenso alla prestazione medica, esso, anzitutto, deve essere personale (salvo i casi di incapacità di intendere e volere del paziente), specifico e esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto. Secondo la Suprema Corte: "il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative".

Di conseguenza, non adempie all'obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni, ciò anche nel caso in cui l'opuscolo appaia pienamente comprensibile dal paziente per il suo "idoneo livello culturale", giacchè profilo diverso da quest'ultimo è la completezza dell'informazione.

In conclusione, viene cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d"Appello, in diversa composizione, la quale, dovrà procedere, in riferimento alla domanda risarcitoria per lesione del diritto alla salute, ad una nuova e preliminare delibazione in ordine alla sussistenza del consenso informato della paziente all'intervento di cheratomia radiale eseguito dal medico.




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