-  Mazzon Riccardo  -  24/11/2012

CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO INFORMATIVO GRAVANTE SULL'OPERATORE SANITARIO - Riccardo MAZZON

Quanto alla fonte dell'obbligo informativo gravante sull'operatore sanitario, è corretto sostenere che essa vada ricercata tanto nella clausola generale di buona fede contrattuale,

"la piena tutela sia del diritto alla salute sia del diritto del paziente all'autodeterminazione, la cui obbligazione ha natura contrattuale e di conseguenza il danno è esteso anche al c.d. interesse positivo, ricomprendendo la lesione al bene salute, deve essere sempre garantita dal sanitario, informando in maniera esaustiva il soggetto con riferimento agli effetti di una terapia. Pertanto il sanitario che non acquisisce il necessario consenso informato si assume il rischio dell'insuccesso e delle complicanze, prevedibili e non, salvi i limiti di cui all'art. 1218 c.c." (Trib. Novara 6 giugno 2010, n. 598, Redazione Giuffrè, 2010),

quanto nei principi costituzionali di tutela della libertà e della dignità della persona.

La violazione dei principi sottesi all'istituto del consenso informato determina, secondo recente giurisprudenza, autonomo titolo di responsabilità, in capo agli operatori sanitari: questi ultimi, addirittura, nonostante il loro operato tecnicamente corretto,

"la responsabilità del medico (e quindi ex art. 1228 c.c. della struttura sanitaria per cui agisce) per violazione dell'obbligo del consenso informato prescinde dalla correttezza o meno del trattamento realizzato essendo del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell'ingiustizia del fatto. Estremi comunque ravvisabili laddove il paziente, a causa della carente informazione, non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni" (Trib. Novara 6 luglio 2010, n. 701, Redazione Giuffrè, 2010),

saranno tenuto a risarcire i danni anche in assenza di (ulteriore) comportamento colpevole (anche se soltanto ove il paziente alleghi e dimostri che, se fosse stato compiutamente informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporvisi, residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno-conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione):

"qualora il medico ometta di informare il paziente sulle caratteristiche e sui rischi di un intervento chirurgico e questo non riesca per circostanze indipendenti da colpa del chirurgo, quest'ultimo potrà essere condannato a risarcire il danno patito dal paziente, vale a dire il peggioramento delle sue condizioni di salute, soltanto ove il paziente alleghi e dimostri che, se fosse stato compiutamente informato circa i rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporvisi, residuando, altrimenti, la risarcibilità del danno-conseguenza, ricollegabile alla sola lesione del diritto all'autodeterminazione" (Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847, DFP, 2010, 3, 1182 – conforme - Trib. Verona 10 gennaio 2011, GM, 2011, 9, 2094).

Quanto all'ambito penale, peraltro, è stato recentemente affermato che l'attività medico-chirurgica si legittima grazie al consenso informato del paziente, secondo quanto desumibile dagli art. 2, 13 e 32, comma 2, cost.:

"Allo stato della legislazione penale esistente, tuttavia, non è riconoscibile alcuna rilevanza penale alla condotta del medico che effettui un intervento operatorio in assenza del consenso del paziente o che modifichi l'intervento in riferimento al quale originariamente il consenso era stato prestato, se l'intervento si conclude con esito fausto" (Cass. pen., Sez. U., 18 dicembre 2008, n. 2437 M.R., RCP, 2009, 5, 1042).

Ragionando a contrario, ovviamente, l"esatta osservanza dell'obbligo implicherà l"esonero dalla responsabilità per l"esercizio (diligente, prudente e perito) dell"attività medica consapevolmente consentita.

 




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