-  Dragone Massimo  -  14/09/2011

CONDANNATI A RISARCIRE NONOSTANTE L'ARCHIVIAZIONE Trib. Venezia 14/09/2011 G.U. - Dott.ssa Caprioli - MASSIMO DRAGONE

 

Dopo il ricovero in pronto soccorso e il successivo trasferimento nel reparto di urologia, il paziente, incapace di orinare, viene sottoposto a terapie di cateterizzazione, ma le cose si mettono male: entra in coma e dopo un periodo di degenza terminale muore.
L'azione penale avviata nei confronti del medico viene archiviata.
Ma i familiari non demordono e, nella successiva causa civile dagli stessi promossa, la situazione si ribalta: il medico e la struttura sanitaria vengono ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni a favore degli eredi e prossimi congiunti.
Il Tribunale di Venezia, con l'annotata sentenza, fa il punto della situazione in tema di responsabilità medica, rimarcando i distinti criteri che presiedono alla valutazione del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo nella responsabilità penale e in quella civile. Nella prima, come puntualizzato da tempo da acuta dottrina, è centrale la figura dell'imputato, nella seconda il ruolo preminente è invece assunto dal danneggiato, essendo diverse le finalità svolte dalla responsabilità penale e dalla responsabilità civile.
In particolare, osserva il Giudice Unico del Tribunale di Venezia, "la causalità civile viene ad essere caratterizzata da una soglia meno elevata di probabilità rispetto a quella penale, ambito in cui sussiste il principio dell'elevato grado di credibilità nazionale (cfr Cass. 21619/2007). A tal proposito è possibile osservare come un medesimo istituto venga configurato diversamente dalla giurisprudenza di legittimità, a seconda che si versi in ambito civilistico, piuttosto che penalistico, attese le diverse esigenze e problematiche cui l'ordinamento deve far fronte."
Nel settore civile, nella specifica materia della responsabilità medica, vanno ricordati i seguenti principi: la responsabilità è di norma contrattuale e si fonda sul cosiddetto "contratto di spedalità"; la diligenza del professionista e, a maggior ragione, dello specialista è quella prevista dall'art. 1176 e secondo comma c.c., ossia una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi; per quanto attiene ai criteri di accertamento del nesso eziologico vige, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, il criterio del "più probabile che non"; quanto infine ai criteri di ripartizione dell'onere probatorio, il paziente-danneggiato deve provare il contratto e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione, allegando l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre resta a carico del creditore (struttura e/o medico) dimostrare o che tale inadempimento non v'è stato, ovvero che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante nella produzione del danno (Cass. S.U. 577/2008) ed inoltre, laddove i dati clinici siano carenti o la cartella clinica sia lacunosa o incompleta, viene in rilievo il principio giurisprudenziale della "vicinanza della prova", inteso come apprezzamento della effettiva possibilità, per l'una o per l'altra parte, di fornirla.
In conclusione la "giustizia" nell'ambito della malpractice medica diventa sempre più risarcitoria e sempre meno punitiva, in linea con l'evoluzione del diritto e dei nostri costumi sociali. Tale modus procedendi va senz’altro accolto favorevolmente perché si ha di mira in primis la tutela delle imprescindibili aspettative di riparazione economica del danneggiato (e dei suoi familiari), tuttavia sarebbe auspicabile che, soprattutto nel caso di eclatanti errori medici o di gravi carenze strutturali, vengano avviate le opportune verifiche volte a salvaguardare la buona qualità del servizio pubblico sanitario, nell’interesse della collettività e a tutela della salute dei cittadini (art. 32 della Costituzione).





Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film