-  Santuari Alceste  -  20/04/2017

Comuni e Partecipate: debiti fuori bilancio e responsabilità erariale – Corte Conti Liguria 29/17 – Alceste Santuari

Il riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti di una società in house apre la strada alla responsabilità erariale

Il procedimento attraverso cui si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio da parte dei comuni è disciplinato dall"art. 194 TUEL. Si tratta di una opzione che deve rimanere del tutto eccezionale nel panorama delle scelte discrezionali degli enti locali, atteso che esso è finalizzato a sanare una situazione patologica causata dal mancato ricorso alle procedure contabili per l"impiego delle risorse pubbliche.

Si aggiunga che l"art. 194 dispone altresì che competente a deliberare in ordine al predetto riconoscimento è il Consiglio comunale e non la Giunta.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, con la deliberazione 29/2017/PRSE del 17 marzo 2017, ha censurato il comportamento di una giunta comunale che aveva riconosciuto il debito fuori bilancio per due ordini principali di motivi. Il primo attiene al fatto che la competenza non è della giunta ma del consiglio comunale. Il secondo motivo riguarda, invece, il fatto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio non può aver luogo al di fuori delle ipotesi individuate dalla norma.

Nel caso di specie, la giunta comunale aveva riconosciuto alla società in house il rimborso di alcune spese anticipate da quest"ultima. Si può ipotizzare che la giunta abbia agito in questo modo facendo leva sulla considerazione che la società in parola, benché risulti una distinta struttura giuridica rispetto all"apparato amministrativo comunale, in ragione del rapporto di delegazione interorganica intercorrente tra comune e società medesima, non rappresentasse un soggetto terzo qualsiasi.

La sezione di controllo ha evidenziato che quanto sopra, tuttavia, non rileva ai fini del riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio. I giudici contabili hanno dunque affermato che il riconoscimento del diritto della partecipata nei confronti del comune, deliberato dalla Giunta, è da considerarsi "illegittimo in quanto adottato da organo incompetente".

La giunta ha, pertanto, comunicato di aver annullato, in sede di autotutela, la deliberazione in oggetto.

Se possibile, ancora una volta, la deliberazione della Sezione regionale di controllo ha messo in luce la "distanza" delle società in house dagli enti locali soci (totalitari). Per meglio dire, i giudici contabili liguri hanno inteso segnalare la necessità che gli enti locali (soci) siano particolarmente prudenti nella definizione dei rapporti finanziari con le proprie società. Queste ultime, in altri termini, non godono di corsie preferenziali tali da impedire l"applicazione delle disposizioni che informano la disciplina sui bilanci degli enti locali.




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