-  Mazzon Riccardo  -  08/03/2013

COME SI CALCOLA LA DISTANZA MINIMA TRA COSTRUZIONI IN PRESENZA DI SCALA ESTERNA? - Riccardo MAZZON

Ulteriore problematica, attinente al calcolo della distanza minima tra fabbricati, è quella concernente l"individuazione di quali siano le strutture accessorie che debbano esser considerate nel computo; si pensi, ad esempio, al caso tipico della scala esterna, che non fa parte del fabbricato di per sé inteso, ma che ne costituisce, comunque, elemento accessorio stabile e dotato di una certa consistenza:

"nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia" Cass. 30.1.07, n. 1966, GCM, 2007, 1 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -.

Proprio i connotati di consistenza e stabilità sono sempre stati considerati fondamentali, dalla giurisprudenza, per attribuire alla scala esterna in muratura dignità di "opera edilizia", computabile ai fini delle distanze,

"nel calcolo della distanza minima fra costruzioni, posta dall'art. 873 c.c. o da norme regolamentari di esso integrative, deve tenersi conto anche delle strutture accessorie di un fabbricato (nella specie, scala esterna in muratura), qualora queste, presentando connotati di consistenza e stabilità, abbiano natura di opera edilizia. Pertanto, la violazione delle suddette norme, ed il conseguente diritto del proprietario confinante di ottenere il ripristino della situazione precedente, devono essere ravvisati anche nel caso di realizzazione delle indicate strutture accessorie ad una distanza inferiore a quella minima prescritta, restando pure in questa ipotesi irrilevante ogni indagine sulla concreta pericolosità o dannosità dell'intercapedine (da presumersi alla stregua dell'accertamento della violazione medesima" Cass. 15.7.85, n. 4138, GCM, 1985, fasc. 7,

anche perché non meramente decorativa:

"la distanza di un edificio dal confine, ove esso presenti sporgenze non meramente decorative (nella specie una scala esterna in muratura ed alcuni pilastri) ma stabilmente incorporate nell'immobile del quale formano parte integrante, deve essere misurata tenendo conto di dette sporgenze" Cass. 24.10.89, n. 4322, GCM, 1989, fasc. 10.

Il principio ha avuto, anche recentemente, ampia conferma giurisprudenziale, di merito,

"in tema di distanze tra costruzioni, nel calcolo della distanza minima, il locus a quo, coincide con la proiezione al suolo sul piano ideale su cui viene a giacere la linea di confine della parte più sporgente della costruzione; conseguentemente, vengono in considerazione tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità, della stabilità e dell'immobilizzazione rispetto al suolo. Invece, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie; rientrano, invece, nel concetto civilistico di "costruzione" le parti dell'edificio, quali le scale, i corpi avanzati (cd. aggettanti) che, seppure non corrispondono a volumi abitativi sono destinate ad estendere e ad ampliare la consistenza del fabbricato, così come in tale ambito rientra ogni manufatto che, per struttura e destinazione, abbia carattere di stabilità e di permanenza" Tribunale Sala Consilina, 18/04/2011 - Redazione Giuffrè 2011 – conforme, Corte appello Brescia, sez. II, 18/05/2009 R.M. c. Avv. Nicolini c. O. c. Avv. Binelli Riv. giur. edilizia 2010, 2, 414 (nota Andreani), secondo cui le cornici e i canali di gronda debbono ritenersi rientrare nella categoria dei semplici sporti non computabili ai fini della distanza tra fabbricati così come le mensole, le lesene, i cornicioni aventi funzioni ornamentali, di rifinitura, decorativa; al contrario, i balconi, come scale e terrazze, costituiscono parte integrante dell'edificio e rientrano nel concetto di costruzione agli effetti di cui all'art. 873 c.c. Inoltre, la misurazione delle relative distanze deve essere fatta in maniera lineare

di legittimità

"in tema di distanze legali tra edifici, mentre non sono a tal fine computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità, come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili, rientrano nel concetto civilistico di costruzione le parti dell'edificio, quali scale, terrazze e corpi avanzati che, seppur non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato; agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica" Cassazione civile, sez. II, 10/09/2009, n. 19554 Soc. Immob. Postioma c. Cafaro Guida al diritto 2009, 39, 65

ed amministrativa:

"ai fini della verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici, non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano una funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessoria di limitata entità (come le mensole, i cornicioni, le grondaie e simili); sono, invece, computabili, rientrando nel concetto civilistico di costruzione, le parti dell'edificio (quali scale, terrazze e corpi avanzati) che, benché non corrispondano a volumi abitativi coperti, siano destinati a estendere e ampliare la consistenza del fabbricato" Consiglio di Stato, sez. IV, 27/01/2010, n. 424 Fall. Calogero Morreale c. Com. Como e altro Publica 2010.

 




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