-  Antonio Arseni  -  04/03/2016

COME SI ACQUISISCE E SI PERDE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE: LE LINEE GUIDA DELLA CASSAZIONE -Antonio ARSENI-

Il giudice prima verifica se il richiedente ha diritto all'assegno per non avere mezzi economici tali da potergli essere garantito un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio e poi concretamente provvede a fissarne l'ammontare, tenendo conto delle condizioni dei coniugi, della ragione della decisione, del contributo personale ed economico fornito allora da ciascuno degli stessi, del reddito di entrambi nonchè della durata del matrimonio. Ma attenzione, in quanto la decisione può essere rivista in caso di peggioramento delle condizioni economiche di chi paga l'assegno ed anche laddove chi lo riceve si sia fatto una nuova vita, accompagnandosi stabilmente ed in modo duraturo con altra persona.

 

Sfogliando le pagine di una rivista giuridica, nel capitolo riservato al divorzio, è evidenziato come il matrimonio abbia come fine fondamentale quello di sviluppare la personalità dei soggetti coinvolti attraverso la creazione di legami stabili in un contesto in cui tale condizione deve essere garantita anche in caso di rottura del rapporto e sempreché ricorrano determinati presupposti.

Abbiamo voluto così esordire perché è proprio in quei doveri di solidarietà coniugale, che vanno oltre la cessazione del rapporto, si rinviene la ratio della previsione di un assegno divorzile, che per questo ha natura assistenziale.

Fatta tale premessa va subito affrontato il tema oggetto delle presenti note precisandosi, sulla base di una stratificata giurisprudenza di legittimità, come l'accertamento del diritto all'assegno divorzile, disciplinato dall'art. 5 L. 818/1970 e successive modifiche, si articola in due fasi.

-Nella prima "il Giudice verifica la esistenza del diritto in astratto, in relazione alla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in sostanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente seguito in caso di continuazione dello stesso e quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate durante il rapporto".

-Nella seconda "il Giudice procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche".

In questo senso, testualmente una recente sentenza della Cassazione 09/06/2015 n° 11870; ma vedasi anche Cass. 17/09/2014 n° 19529; Cass. 21/11/2011 n° 24436; Cass. 29/01/2010 n° 2156.

Ciò significa, traducendo in termini caratterizzati da minore tecnicismo, che l'accertamento in esame va compiuto mediante una duplice indagine, attinente l'an ed il quantum nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno divorzile è costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente) e rilevando invece l'apprezzabile deterioramento, a causa del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.

Per la concreta determinazione dell'assegno divorzile, il Giudice deve tener conto delle condizioni economiche delle parti e dell'apporto personale ed economico che ciascuno dei coniugi ha conferito al menage familiare ed alla formazione del patrimonio comune.

Un'indagine ad ampio spettro, "occorrendo aver riguardo non soltanto ai redditi ed alle sostanze del richiedente, ma anche a quelli dell'obbligato, i quali assumono rilievo determinante sia ai fini dell'accertamento del livello economico-sociale del nucleo familiare, sia ai fini del necessario riscontro in ordine all'effettivo deterioramento della situazione economica del richiedente in conseguenza dello scioglimento del vincolo (Cass. 11870/2015).

Una indagine intesa a garantire, dunque, una equa soluzione rispettosa di quell'obbligo di solidarietà post-coniugale di cui si è parlato.

Nei numerosissimi suoi interventi, la Corte Regolatrice ha avuto il merito di tracciare delle linee guida utili per districarsi nella complessa materia, spiegando, attraverso i casi concreti sottoposti al suo scrutinio, il significato dei principi generali espressi.

Il risultato è il seguente.

1) In merito alla adeguatezza o meno dei mezzi funzionali alla conservazione del tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio,è stato osservato, ad esempio, che una acquisizione immobiliare a seguito di disposizione testamentaria potrebbe rivelarsi insufficiente a fondare una richiesta di revisione dell'assegno divorzile laddove permanga una significativa sproporzione tra le parti che non consenta al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello precedente ad divorzio (Cass. 23776/2011)

2) Così ancora la nozione di adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente postula un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia, all'epoca della cessazione della convivenza.

Tale indagine deve essere compiuta attraverso una rigorosa verifica che il coniuge possiede effettivamente, o sia in grado concretamente di procurarsi, redditi tali da permettere il tenore di vita di cui si è detto, quali potrebbero derivare da una effettiva e concreta possibilità di lavoro (v. Cass. 23776/2011). In tal senso se il coniuge richiedente, esempio l'ex moglie, possiede idoneità e capacità lavorativa, anche se durante il matrimonio era casalinga, bene potrebbe andare a lavorare, esonerando l'ex marito dal pagamento dell'assegno divorzile (cfr Cass. 11870/2015; Cass. 6562/2014). In caso contrario, la obiettiva difficoltà, per la donna casalinga, di trovare un lavoro post-divorzio, che esclude la possibilità di un equilibrio delle condizioni economiche delle parti, con l'uomo in posizione di forza, obbliga quest'ultimo al sostegno economico della moglie (Cass. 26635/2014).

Stesso concetto è da ricondurre alla ipotesi di quel caso concreto di una donna disoccupata perché depressa, non più in età giovanile e residente in zona periferica, non ben servita dai mezzi pubblici (Cass. 22752/2012).

3) Ed ancora, il parametro della adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio da uno dei coniugi, viene meno di fronte alla formazione, da parte di questi, di una famiglia di fatto. Tale circostanza in un primo tempo ha orientato la Cassazione ad affermare il principio che la conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non sarebbe definitiva potendo la nuova convivenza, stabile e duratura poi caratterizzata dalla nascita di figli con il trasferimento del nucleo familiare in una abitazione messa a disposizione del convivente, interrompersi con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza (Cass. 17195/2011 – conforme Cass. 25845/2013).

È appena il caso di rilevare, a tal riguardo, che tale orientamento ha avuto un ulteriore sviluppo essendo stato affermato e poi ribadito, con le note decisioni della Cassazione, rispettivamente 6855/2015 e quella recentissima 225/2016, che "l'istaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso.

Infatti, la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost., come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo".

In questo senso, le condizioni di vita diventano determinanti ai fini del mantenimento dell'assegno divorzile che, nonostante possano risultare invariati i redditi dell'ex coniuge rispetto al periodo del matrimonio, a causa della occasionalità del lavoro svolto, può essere revocata in ragione della convivenza more uxorio che fa venire meno, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, ogni assidua solidarietà post-coniugale

Tale principio non può dirsi contraddetto da una recente ordinanza della Cassazione, n.  4175 del 3.3.2016, in un caso in cui la Corte di Appello di Roma aveva riformato la sentenza di primo grado, che aveva negato il diritto di una donna a percepire dall'ex marito un assegno  di divorzio.  Questa, invero, aveva iniziato una convivenza con un nuovo compagno e svolgeva dei lavori saltuari di pulizie, "in nero" , laddove l'ex marito aveva un reddito di euro 1.000,00= mensili, e non poteva disporre della casa coniugale. Secondo la Corte capitolina la donna aveva diritto ad un assegno di euro 250,00= mensili non avendo redditi adeguati, per il lavoro saltuario svolto "in nero", e non potendo più disporre della casa coniugale in comproprietà, la cui assegnazione le era stata revocata per la raggiunta autosufficienza economica del figlio, ormai trentacinquenne. Inoltre la convivenza more uxorio della donna era saltuaria e non assistita dal carattere della stabilità. Approdata, la questione, in Cassazione, la S.C. dichiara inammissibile il ricorso, inteso ad ottenere la riforma della decisione della Corte territoriale , " perché inteso ad una riedizione del giudizio di merito al di là delle generiche deduzioni di violazione di legge", laddove il Giudice  a quo aveva valutato tutti gli elementi suddetti compresa la caratteristica della convivenza, dovendo escludersi,  quindi, il denuciato vizio di omesso esame di  fatti decisivi per la soluzione della controversia. Una convivenza, dunque, inidonea  ad impedire il sorgere del diritto della ex moglie all'assegno divorzile.

4) Nel caso in cui, invece, è il soggetto obbligato che vada a convivere con altra persona, ciò minimizzerebbe, ma non azzererebbe, il diritto della ex moglie all'assegno divorzile (Cass. 24414/2015). In senso conforme v. anche Cass. 17856/2015 e Cass. 23411/2015.

Sempre in merito alla verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, va valutata l'incidenza sulle disponibilità economiche dell'ex marito degli oneri per il mantenimento dei figli minori avuti a seguito di un rapporto di convivenza con una nuova compagna (Cass. 25019/2007).

5) La durata del matrimonio rileva solo ai fini della determinazione della misura dell'assegno divorzile ma non interferisce sul riconoscimento dello stesso consideratane la finalità di tutela del coniuge più debole.

La brevità del rapporto serve solo per determinare il quantum laddove la sua attribuzione è indefettibilmente subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 7295/2013; Cass. 2343/2016).

6) Per quanto poi attiene, in particolare, alla concreta determinazione dell'assegno divorzile, si è già accennato come il Giudice, nella c.d. seconda fase, debba procedere alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri di cui all'art. 5, che agiscono come fattori di moderazione e di misurazione della somma considerabile in astratto e che possono, in ipotesi estreme, anche azzerarsi quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (così Cass. 553/2008; Cass. 2309/2009).

Scendendo nello specifico dei casi concreti va evidenziato come la determinazione del quantum debeatur:

è indipendente dalle statuizioni adottate in sede di separazione anche quando l'accordo dei coniugi abbia previsto che nessun mantenimento dovesse essere versato ad uno dei coniugi, dovendo sempre il Giudice procedere alla verifica del rapporto tra le attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita (v. Cass. 1758/2008; Cass. 23198/2013; Cass. 17412/2015);

non possa tener conto dei miglioramenti economici del coniuge, nei cui confronti venga avanzata la richiesta di assegno, qualora scaturiscano da eventi autonomi ed eccezionali in quanto connessi a circostanze occasionali ed imprevedibili (nella specie, il possesso di quote in società costituite durante il matrimonio ma la cui attività era iniziata dopo) non collegate alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio (Cass. 5132/2014); -

è parametrata su un tenore di vita goduto nel corso della vita coniugale e che sarebbe probabilmente proseguito nel caso di continuazione ovvero che poteva prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale;-

non è subordinata all'esame di tutti i parametri di riferimento, potendo il Giudice formare il proprio convincimento valorizzandone uno od alcuni (Cass. 17412/2015, in un caso in cui si è tenuto conto dei miglioramenti economici della moglie e della nuova famiglia del marito disponendosi un assegno a favore della prima nettamente inferiore a quello previsto in sede di separazione)

7) Con riguardo al fondamentale elemento del "tenore di vita", è stato affermato, in un caso di specie, ad esempio, come la ex moglie, abituata ad una vita molto agiata durante il matrimonio, potendo contare sull'apporto economicamente consistente del marito, tale da permetterle frequenti viaggi, cene, ragguardevoli spese per il suo guardaroba, possa subire una notevole modifica di tali abitudini con il divorzio dal marito, costretto a pagare all'ex moglie un assegno divorzile mensile di € 1.000,00=, confermato dalla Cassazione atteso che la condizione economica della beneficiaria non le consentiva di mantenere il livello di vita coniugale (Cass. 21670/2015).

Simile è il caso di due coniugi che, in costanza di matrimonio, avevano avuto un alto tenore di vita che aveva comportato l'acquisto da parte del marito di gioielli ed abiti firmati. A seguito del divorzio, l'ex marito è condannato ad assicurare analogo tenore di vita, essendo la donna beneficiaria di un assegno mensile di € 7.500,00, priva di redditi e impossibilitata a procurarseli (Cass. 1612/2011).

Sul punto, va opportunamente ricordato che dal tenore di vita va distinto lo stile di vita ai fini della determinazione dell'assegno divorzile. Lo ha precisato la Cassazione con la recente sentenza 23442/2013, affermando che "anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime di vita può essere improntato ad uno stile di rigore ma ciò costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata" quale quella delle parti in causa. Secondo gli Ermellini, in buona sostanza, il tenore di vita da valutare , come nel caso di specie, non era tanto quello di fatto goduto durante il matrimonio, ma quello che le potenzialità economiche dei coniugi avrebbero loro consentito. (v. anche Cass. 23070/2005).

Altro significativo esempio sul tema è suggerito da una ulteriore recente decisione della Cassazione 21699/2015 secondo cui il decremento delle risorse economiche può incidere sulla determinazione dell'assegno divorzile, come nel caso di una donna la quale aveva chiesto la corresponsione dall'ex marito (notaio) di un assegno divorzile, determinato dai Giudici in una certa cifra confermata dai Giudici di legittimità, nonostante la beneficiaria avesse sollecitato un ulteriore contributo, sulla base delle circostanze che la medesima si era munita di proprio reddito attraverso la percezione della reversione della pensione dell'ex marito, ai sensi art. 23 del Regolamento della Cassa di Previdenza del Notariato.

L'impatto sul tenore di vita che può conseguire dalla liquidazione dei danni di un incidente stradale, costituisce altro esempio in cui la disponibilità di una somma a detto titolo può incidere sulla sussistenza del diritto dell'assegno divorzile (Cass. 25314/2013).

È bene ricordare che il tenore di vita, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, va desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità: tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 23198/2013).

Indice di tale tenore potrebbe essere anche l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi (Cass. 23088/2014; Cass. 2574/2015; Cass. 304 e 305/2014).

Nelle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, che devono essere comparate e rapportate al tenore di vita, non "entrano" quelle situazioni caratterizzate dalla provvisorietà, destinate a venire meno in tempi più o meno veloci. Sotto tale profilo, una occupazione di fatto di un immobile, ad esempio, proprio in quanto connotata da un elemento di precarietà, facilmente risolvibile da parte dell'avente diritto con gli ordinari strumenti volti a recuperare il possesso del bene, rimane estranea dall'ambito proprio dei valori economici posseduti dai coniugi ed insuscettibile di valutazione economica in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione (v. Cass. 223/2016).

Avviandoci al termine, occorre brevemente evidenziare (ancorché la questione meriterebbe una più ampia trattazione) che le decisioni che intervengono a disciplinare i rapporti economici che scaturiscono dallo scioglimento del matrimonio, sono assimilate al c.d. giudicato "rebus sic stantibus", come ricorda la Cassazione (da ultimo 13514/2015), la quale spiega che esso "connota le pronunce relative ai rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi successivi ed è dotato - fin quando non vengono accertate sopravvenienze tali da imporre delle modifiche o revoche- di autorità, intangibilità e stabilità, anche se limitate nel tempo.

Ragione per cui non potrebbero essere riproposte questioni già decise in senso sfavorevole a chi domanda la modifica o la revisione dell'assegno, compatibili invece con i normali mezzi di impugnazione.

Solo la sopravvenienza di giustificati motivi può comportare un riesame delle statuizioni in precedenza adottate.

Per riprendere gli esempi sopraricordati, sarebbe possibile la revisione totale dell'assegno di divorzio nel caso in cui il beneficiario, dopo lo scioglimento del matrimonio, abbia costituito una nuova famiglia, ancorché di fatto e purché stabile e duratura. Una modifica in peius delle condizioni economiche dell'obbligato, cioè un decremento delle sue risorse ovvero una diminuzione del reddito e della capacità lavorativa dell'obbligato, in relazione all'età ed al pensionamento può determinare un mutamento delle condizioni di divorzio e dell'assegno di mantenimento (Cass. 17030/2014).

Il requisito della sopravvenienza, ex art. 9 L. 898/1970 e successive modifiche, rappresenta, dunque, un limite invalicabile per gli eventi antecedenti che non rilevano ai fini della revisione dell'assegno post-matrimoniale. Detta norma, come sopra anticipato, trova il suo collegamento logico con il principio del giudicato ed il suo corollario sintetizzabile nella formula secondo cui i giudicato copre il dedotto ed il deducibile, per cui il risultato del primo processo non potrebbe essere messo in discussione in un secondo giudizio, ivi deducendosi questioni già proposte (dedotto) o che si sarebbero potute proporre (deducibile) nel primo procedimento.

Le pronunce rese in sede di divorzio, seppure parzialmente controvertibili, attraverso il giudizio di revisione, sono idonee al passaggio in giudicato ancorché ci si riferisca, come precisato dalla Cassazione nella decisione citata, ad un giudicato "rebus sic stantibus" che, come si ripete, è insuscettibile di modifica in relazione a quei diritti che avrebbero potuto e dovuto essere dedotti nel relativo giudizio (v. anche Cass. 3149/2001; Cass. 14013/2009; Cass. 1096/2010).

Per concludere, tentando di sintetizzare in poche battute quanto fin qui detto, può affermarsi che l'assegno divorzile – destinato ad assolvere una funzione assistenziale ed attribuibile sostanzialmente in ragione della impossibilità, determinata da ragioni obiettive, del richiedente di procurarsi mezzi adeguati a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di mancata cessazione dell'unione coniugale – impone l'accertamento della situazione economica familiare ad momento della rottura coniugale e la sua comparazione con quella del richiedente al momento della pronuncia, al fine di verificare se questa gli consenta di conservare un tenore di vita corrispondente a quello precedente.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film