-  Storani Paolo  -  19/02/2013

COLPA MEDICA, MICROPERMANENTE, BALDUZZI DISAPPLICATA, DANNO ESISTENZIALE - Trib. Torino 16.1.13 - Paolo M. STORANI

Il Tribunale di Torino ha inaugurato l'anno nuovo con una significativa pronuncia, depositata il 16 gennaio 2013 dal Giudice Monocratico della Quarta Sezione Civile, Dott.ssa Stefania TASSONE, che ingloba una serie di aspetti che ricorrono sulle pagine virtuali di P&D:

malpractice,

lesioni micropermanenti (5%, risultante dalla quotazione paritetico-concorsuale dell'inestetismo valutabile nella misura 10%),

art. 139 Codice Assicurazioni Private,

integrale risarcimento del danno,

danno esistenziale chiamato addirittura per nome,

personalizzazione,

Legge 8 novembre 2012, n. 189, meglio nota come "Legge Balduzzi", per la quale rimando all'approfondimento di Nicola TODESCHINI pubblicato in data 26 settembre 2012 sotto questa stessa voce, sub-lemma 'diritti del malato'.

L'attrice conviene in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Torino per sentirla dichiarare responsabile nella causazione di rilevanti menomazioni alla propria integrità psicofisica e conseguentemente condannare al risarcimento del danno.

Il Monocratico sabaudo per prima cosa supera l'eccezione di nullità avanzata dalla convenuta per avere l'attrice omesso ogni indicazione inerente il quantum debeatur; l'Estensore richiama Cass., Sez. III, 28 maggio 2009, n. 12567, Pres. Michele VARRONE, Est. Donato CALABRESE.

Stando al S.C. l'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa a carico del convenuto, purché abbia indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il comparente in condizione di formulare le proprie difese, in via immediata ed esauriente (conforme Cass., Sez. III, 4 giugno 2001, n. 7507, Pres. Ugo FAVARA, Est. Antonio SEGRETO, con l'Estensore della precedente membro del Collegio).

L'intervento chirurgico di addominoplastica determinava, stando all'espletata CTU medico-legale di tipo collegiale, un evidente inestetismo che interessa la regione addominale (l'ombelico risulta lateralizzato a sinistra rispetto alla linea mediana e compare un'asimmetria delle due regioni emiaddominali).

L'intervento in questione non comportava la soluzioni di problemi tecnici di particolare difficoltà e, tuttavia, pur trattandosi di atto operatorio ordinario, l'obesità grave della paziente ne acuiva il coefficiente di difficoltà.

Complicanza: la necrosi cutanea conseguente alla grave sofferenza su base ischemica di parte della parete addominale.

Si tratta di un'evenienza non infrequente e descritta in letteratura medica.

Non è imputabile all'operatore non risultando chiaramente riconducibile a errore di tecnica chirurgica.

Non è neanche ascrivibile ad errata gestione post operatoria della paziente.

Non sono ravvisabili, quindi, univoci e chiari elementi idonei a configurare imperizia, imprudenza, negligenza.

Ad ogni buon conto, il fattore obesità gioca un ruolo significativo.

Infatti, l'attrice, per i suoi kg 104, rientrava nel novero di quei pazienti per i quali l'intervento praticato è controindicato.

A tutto voler concedere, questa categoria di pazienti merita un'attenta considerazione in relazione al rapporto costo-benefici.

Sotto tale profilo la condotta dei sanitari si atteggia ad imprudenza.

La sorpresa viene dalla liquidazione dei danni.

Il Tribunale torinese dichiara di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito circa l'autonoma risarcibilità del danno morale anche in caso di lesioni micropermanenti.

Alla risarcibilità si perviene come voce del danno biologico ma da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente, indirizzo che si conforma all'ermeneutica costituzionalmente orientata mirante alla protezione di interessi di ampia tutela della Carta fondamentale ed al principio di integrale risarcimento del danno.

Il Tribunale utilizza sì i parametri della Legge Balduzzi (il cui scopo, ogni ironia è fuori tema, è di promuovere "un più alto livello di tutela della salute", anche se più che una "razionalizzazione" pare un razionamento delle prestazioni sanitarie) ma solo come dato di partenza chiarendo che il risarcimento va riconosciuto anche al di là della mera quantificazione tabellare operata ex lege.

Valorizza tutte le componenti rispetto alle sequele in termini di sofferenza, disagio esistenziale, laddove provate e accertate in giudizio o comunque presumibili al cospetto delle emergenze processuali.

Il Tribunale non teme di usare il termine e la nozione di danno esistenziale.

Per una panoramica completa sullo stato dell'arte in tema di danno non patrimoniale rimando a Paolo CENDON, in questa Rivista online, 29 novembre 2012, lemma 'Danni'.

Dalla scomposizione degli importi fra danno biologico/morale/esistenziale si perviene ad una liquidazione non dissimile da quella desumibile dalle Tabelle di Milano, ad un livello di poco inferiore a quello della massima personalizzazione.

Ringraziamo l'Avv. Angelo Massimo PERRINI del Foro di Torino per la fattiva collaborazione.

La pronuncia è leggibile per esteso cliccando nella parte sottostante dedicata agli allegati.

 




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