-  Malavenda Alessio  -  15/04/2012

CODICE DEL TURISMO: ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI 19 ARTICOLI – Corte Cost. 80/2012 – Alessio MALAVENDA

Corte Costituzionale, Sentenza 5 aprile 2012, n. 80, Pres. Gallo, Rel. Silvestri

"Esula dall"ambito della delega il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell"art. 117, secondo comma, Cost., in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra principi fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nell"esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base dell"art. 118, primo comma, Cost., nelle materie di competenza regionale residuale". 

La Corte Costituzionale, pronunciatasi sulle questioni di legittimità costituzionale promosse dalle regioni Toscana, Umbria, Puglia e Veneto, ha accolto, con la Sentenza n. 80 (depositata il 5 aprile 2012 e riportata nella sua integralità nel documento allegato), le censure avanzate con riferimento a 19 articoli del D. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ("Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"). 

Secondo la Corte, l"oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie. Il fine dichiarato di questa serie di operazioni era quello della semplificazione normativa.

Pertanto, il legislatore delegato poteva sicuramente raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale. 

Ciò che invece non risultava consentito è, per la Consulta, disciplinare ex novo i rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia, "peraltro con il ripetuto ricorso al metodo della cosiddetta "attrazione in sussidiarietà", che, qualificandosi come forma non ordinaria di esercizio, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di volontà legislativa del Parlamento, con indicazione, tra l"altro, di adeguate forme collaborative, del tutto assente nella legge di delegazione n. 246 del 2005". 

La Corte Costituzionale ha perciò condotto l"analisi della fondatezza delle questioni mosse non sull"intero D. lgs. 79/2011, bensì sulle singole disposizioni impugnate.

Ha quindi ritenuto costituzionalmente illegittimi, tra gli altri, l"art. 2, che conteneva "i principi della produzione del diritto in materia turistica" (materia del tutto nuova e incidente sui rapporti Stato-Regioni), l"art. 3 sul turismo accessibile, l"art. 8 sulla classificazione delle strutture ricettive, l"art. 11 sulla pubblicità dei prezzi, l"art. 21 sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e l"art. 68 sull"attività di assistenza del turista. 

Tra i commenti alla pronuncia in questione, si segnala quello di Fortunato Giovannoni, Presidente di Fiavet (la Federazione che associa agenzie di viaggio e tour operator aderente a Confcommercio Imprese per l"Italia), secondo il quale "la sentenza della Corte Costituzionale sul Codice del Turismo è una sconfitta per tutti. La sentenza non ci ha colto di sorpresa. Le motivazioni che hanno portato alla clamorosa bocciatura del Codice del Turismo sono le stesse che Fiavet ha portato all"attenzione del Ministero quando lo stesso Codice è stato presentato alle imprese". 

"La bocciatura di alcuni articoli del Codice del Turismo da parte della Corte Costituzionale è la prova più tangibile di come in Italia normare il settore sia diventata una impresa quasi impossibile" è invece l"opinione del Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. "La competenza esclusiva in materia turistica affidata alle Regioni dalla Carta Costituzionale - ha affermato ancora Bocca - è un principio al quale i giudici della Consulta non possono che attenersi, ma è anche un segnale che il mondo politico deve cogliere. Ogni qualvolta lo Stato prova a dotare il settore di regole univoche e, dunque, sicuramente più orientate alle esigenze del mercato una semplice opposizione delle Regioni cancella di diritto quanto proposto, facendo di fatto arretrare il nostro sistema che di tutto ha bisogno tranne che di confusione".




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