-  Caporale Sabrina  -  02/04/2014

CAUSALITA PENALE: CERTEZZA O PROBABILISMO? – Cass. pen. 14812/2014 - SABRINA CAPORALE

"Il nesso casuale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerta che immaginandosi come realizzata la condotta doverosa l'evento hic et nunc non si sarebbe verificato".

È quanto si evince dall"ultima sentenza della IV Sezione Penale della Cassazione, pronunciata lo scorso 31 marzo 2014, su ricorso del Pubblico Ministero designato nel procedimento penale a carico di quattro sanitari di un Pronto Soccorso italiano imputati per il reato di cui all"art. 589, cod. pen.

Il fatto in breve.

Un anziano uomo di 79 anni, coinvolto e rimasto ferito in un incidente stradale, investito da una autovettura e, riportando lesioni alla testa, veniva trasferito in pronto soccorso ove, a richiesta di uno dei sanitari di turno, era sottoposto agli opportuni accertamenti radiografici e ad una TAC cranico encefalica e di qui dimesso dopo poche ore. Sennonché, poco tempo dopo, lo stesso chiamava il 118, lamentando dispnea e tachicardia. Portato di nuovo in Pronto Soccorso, veniva dimesso, ma questa volta con diagnosi di bronchite.Ebbene, trascorsi pochi giorni, il paziente tornava in ospedale e ivi ricoverato nel reparto di terapia sub intensiva. "I successivi accertamenti evidenziavano uno stato di sofferenza midollare, che veniva affrontato chirurgicamente dieci giorno dopo; il quadro clinico proseguiva in evoluzione negativa ed il paziente decedeva per insufficienza cardiocircolatoria terminale da polmonite, in soggetto affetto da tetraplegia secondaria a multiple fratture del rachide cervicale".

Or dunque, instaurato il procedimento penale a carico dei quattro sanitari, per il reato ascritto di cui all"art. 589, cod. pen,, per non aver nella specie "accertato immediatamente l'esistenza della frattura vertebrale, e di aver omesso di richiedere la consulenza del neurochirurgo e l'effettuazione della risonanza magnetica (evenienze che avrebbe consentito di individuare la sofferenza midollare)", il G.i.p. del Tribunale di Bergamo con sentenza ex art. 425 cod. proc. pen., resa in data 27.03.2013, dichiarava il non luogo a procedere, rilevando che "la costruzione accusatoria non risultava [in alcun modo] sostenibile e neppure suscettibile di consolidamento in fase dibattimentale".

Il vero nodo processuale – afferma –" è dato dalla rilevanza causale da assegnare al ritardo nella diagnosi di sofferenza midollare, rispetto all'exitus. Sul punto, considera che il consulente del pubblico ministero ha affermato che non è certo che una diagnosi più precoce avrebbe salvato la vita del paziente; e sottolinea che il perito nominato in corso di udienza preliminare, dopo avere stigmatizzato la negligenza dei medici che non avevano richiesto una visita neurochirurgica, ha affermato che il paziente avrebbe potuto affrontare un intervento di stabilizzazione cervicale, con rischio chirurgico non superiore al 5%".

Ne deduce, in conclusione che "nel caso di specie il ritardo nella diagnosi non poteva qualificarsi come antecedente causale decisivo rispetto al decesso, secondo i canoni della probabilità logica indicati dalla giurisprudenza di legittimità".

Proponeva, pertanto, ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero, ivi denunciando violazione di legge e vizio motivazionale.

Prima puntualizzazione effettuata dalla Suprema Corte, il ruolo del Gip e la fase dell"udienza preliminare. Al riguardo afferma: «la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito l'ambito funzionale dell'udienza preliminare, affermando che la regola di valutazione che deve osservare il giudice dell'udienza preliminare consiste nella prognosi di non evoluzione del materiale probatorio: lo scrutinio "del merito" demandato al giudice della udienza preliminare, cioè, volgendo a soddisfare un ruolo processuale - tale essendo, infatti, la natura dell'epilogo decisorio (sentenza che, per l'appunto, si definisce di "non luogo a procedere", ovvero decreto che dispone il giudizio) che contrassegna l'esito al quale tende l'udienza preliminare - deve raccordarsi con l'implausibilità di connotazioni evolutive del materiale di prova raccolto (Cass., sez. 2, sentenza n. 14034 del 18 marzo 2008; conforme Cass. Sez. 2, sentenza n. 45046 del 3.12.2008). Il G.i.p., in tale ambito ricostruttivo, deve effettuare un apprezzamento critico del compendio probatorio, nella prospettiva di una valutazione prognostica circa la possibile evoluzione del materiale di prova raccolto, tale da giustificare il rinvio a giudizio dell'imputato». Nel caso di specie, - aggiunge –"giova soffermarsi, in primo luogo, sul tema dell'imputazione causale dell'evento (…) Il G.i.p. afferma che, in ragione del complessivo -quadro clinico del paziente, la tempestiva effettuazione della stabilizzazione cervicale per via chirurgica, non avrebbe determinato una diversa evoluzione della sofferenza midollare. Ebbene, il percorso motivazionale posto a fondamento della affermazione ora richiamata evidenzia che il giudicante ha mal governato i criteri di accertamento del nesso di derivazione causale, tra condotta attesa ed evento, nell'ambito delle fattispecie omissive improprie, indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, dep. 11/09/2002) e costantemente seguiti dalla giurisprudenza successiva delle sezioni semplici della Corte regolatrice. Occorre ricordare che le Sezioni Unite, nella sentenza ora citata, affermano che il giudice del merito, per la ricostruzione del fatto, non può attingere a criteri di mera probabilità statistica, ma che di converso deve ricorrere alla probabilità logica, la quale consente "la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale". La Corte regolatrice ha chiarito che il nesso casuale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica - universale o statistica - si accerta che immaginandosi come realizzata la condotta doverosa l'evento hic et nunc non si sarebbe verificato; che non è consentito il ricorso meccanicistico al coefficiente probabilistico espresso dalla legge statistica; e che il giudice può addivenire all'affermazione di responsabilità penale solo nel caso in cui pervenga alla conclusione, con alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale, che la condotta dell'imputato sia stata condizione necessaria dell'evento. E le Sezioni Unite hanno chiarito che, per affermare che la condotta dell'agente sia condizione necessaria dell'evento, la cornice nomologica censita dal giudice deve essere tale da superare il ragionevole dubbio, fondato su elementi di insufficienza, contraddittorietà o incertezza del riscontro probatorio".

Con questa sentenza - osserva la Corte - le Sezioni Unite della Cassazione non hanno fatto altro che "mettere nitidamente a fuoco il rapporto che deve intercorrere tra il fondamento probabilistico del nesso causale e la certezza processuale idonea a fondare un verdetto di condanna; ed ha chiarito il governo che il giudice deve fare delle nozioni probabilistiche offerte dalla legge di copertura, attingendo ad un procedimento logico non dissimile dalle sequenze di ragionamento inferenziale al quale il giudice è quotidianamente chiamato, in tema di valutazione della prova indiziaria (ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) e più in generale, in considerazione della "doverosa ponderazione" delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.".

Cosicché, "nell"alveo di tale insegnamento sono sopraggiunte numerose altre decisioni delle sezioni semplici della Suprema Corte, ove si è evidenziato che, ai fini dell'imputazione causale dell'evento, il giudice di merito deve formulare giudizi sulla scorta di generalizzazioni causali, congiunte con l'analisi delle contingenze fattuali proprie della fattispecie concreta (cfr. Cass. Sez. 4 sentenza n. 43786 del 17.9.2010, dep. 13.12.2010; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32121 del 16/06/2010, dep. 20/08/2010; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43459 del 04/10/2012, dep. 08/11/2012)".

Alla luce di siffatte considerazioni, risulta evidente - conclude le Corte - che la sentenza in esame risulta inficiata da una errata valutazione del criterio della probabilità logica. Ed invero il G.i.p., dopo avere osservato che il perito aveva stimato nell'ordine del 95% le possibilità di un esito fausto della stabilizzazione chirurgica, ha affermato che il tempestivo accertamento delle fratture vertebrali non avrebbe comunque modificato l'evoluzione del quadro clinico, in spregio al richiamato indice di utilità dell'indicazione chirurgica". E in ogni caso, le valutazioni effettuate dal G.i.p. procedente sulla riferibilità causale dell'evento alle condotte poste in essere dai diversi sanitari che ebbero in cura il paziente, necessitano di un ulteriore complessivo apprezzamento del compendio probatorio (…) Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Bergamo per l'ulteriore corso, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.




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