-  Tonutti Stefania  -  22/10/2014

CASSAZIONE: ANCHE SE LO STUPRO è COMPLETO LA PENA PUò ESSERE RIDOTTA (Cass. Penale n. 39445/2014)- Stefania TONUTTI

In base ad una recente sentenza, per la Cassazione è possibile concedere delle attenuanti agli uomini accusati di violenza carnale "completa".

Il caso sta sollevando numerose polemiche.

I fatti: con sentenza del 7/10/2013 la Corte d'Appello  di Venezia ha confermato la sentenza del G.i.p di Vicenza di conndanna di un uomo per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p. (articoli che rispondono ai reati rispettivamente di  maltrattementi in famiglia e violenza sessuale) ai danni della moglie. La medesima Corte d'Appello aveva quindi rigettato la richiesta (effettuata dal difensore del reo) di applicare l'attenuante ex art. 609 bis, 3 comma, c.p. (secondo cui nei casi di minor gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi), sostenendo che il solo rapporto sessuale "completo" era sufficiente a NON definire il fatto meno grave ( l'uomo, tra l'altro,  si giustificava sostenendo che tali violenze avvenivano solamente quando era in stato di ubriachezza).

L'imputato decide di ricorrere alla Suprema Corte di Cassazione, la quale emette una decisione opposta, rinviando ad altra sezione della medesima Corte d'Appello.

La S.C. accoglie infatti il ricorso dell'uomo, ritenendolo fondato sulla base della considerazione che ai fini della minore o maggiore gravità del fatto (in questo caso il rapporto sessuale), la tipologia dell'atto stesso è solo uno dei tanti elementi da valutare per stabilire i gradi della violenza, non è un criterio dirimente. Per la CAssazione, dunque, "una disamina ocmplessiva del fatto, con particolare riferimento alle ripercussioni sulle condotte, anche sul piano psichico, sulla persona della vittima, , essendosi i giudici d'appello limitati [...] a descrivere il fatto contestato [...]". La prresenza del "solo"  rapporto completo non può perciò determinare automaticamente l'assenza di attenuanti (cfr. Cass. Pen., sez. III, 5 febbraio 2009, n. 10085); se così non fosse, continua la Corte, si riprodurrebbe" la vecchia distinziione, ripudiata dalla nuova disciplina, tra violenza carnale e atti di libidine, che lo stesso legislatore ha ritenuto non focalizzare preferendo attestarsi sulla clausola generale di "casi di minor gravità" ".




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film