-  Redazione P&D  -  31/05/2011

Cass. pen., Sez. IV, 3 febbraio 2011 – 18 maggio 2011, n. 19555, pres. Marzano, rel. Vitelli Casella – E' RESPONSABILE IL DIRIGENTE, NONOSTANTE L'IMPRUDENZA DELL'OPERAIO - Elisa GENTILE



Il fatto che alla produzione dell'evento avesse concorso la parte offesa, con condotta imprudente, per aver fatto verosimilmente eccessivo affidamento sulla pregressa esperienza e sulla reiterazione delle stesse operazioni, ovviamente non solo non vale ad escludere la responsabilità dell'imputato, in veste di datore di lavoro, ma tantomeno potrebbe condurre ad "escludere" la sussistenza dell'aggravante - contestata - del fatto commesso con violazione della disciplina antinfortunistica ed in particolare dell'art. 35, comma 1 D.l.vo n. 626 del 1994




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