-  Redazione P&D  -  02/03/2011

Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8254 - LINEE GUIDA E RESPONSABILITA': NECESSARIE MA NON SUFFICIENTI - Chiara PARZIANELLO

Nel caso di specie, la Cassazione Penale affronta la vicenda di un soggetto affetto da una grave forma di cardiopatia deceduto a distanza di poche ore dalle dimissioni che gli erano state prescritte dopo soli nove giorni dall'avvenuto ricovero per infarto miocardico. I Giudici di prime cure avevano ritenuto sussistente la responsabilità penale del medico ravvisando negligenza, imprudenza e imperizia nella prescrizione di tali dimissioni, giudicate troppo precoci a fronte della criticità delle condizioni cliniche manifestate dal paziente; avevano inoltre stabilito che, pur avendo rispettato le linee- guida previste per simili ipotesi, il professionista non potesse, per ciò solo, andare esente da responsabilità per la morte di lì a poco sopraggiunta.

La Suprema Corte, dunque, nel disporre l'annullamento della decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva successivamente sancito l'innocenza dell'imputato, riporta la discussione sulla centralità della tutela della salute anche – e per fortuna- a discapito di esigenze e logiche di economia gestionale secondo le quali, una volta stabilizzatosi, anche apparentemente, il quadro clinico del paziente, non è economicamente “conveniente” fargli occupare un posto letto in reparto. I Giudici di legittimità, peraltro, rilevano che l'allegazione del rispetto delle linee- guida non è stata accompagnata né dalla specificazione dei loro contenuti, né dall'indicazione dell'Autorità che le ha emanate, del loro livello di scientificità o delle finalità perseguite, cosicchè non è nemmeno dato sapere se esse rappresentino un'ulteriore garanzia per il paziente, ovvero se siano uno strumento utile al medico ma, al contempo, capace di degradare la sua missione anche a “livello ragionieristico”.

Sia sufficiente pensare alla gerarchia delle fonti: se la finalità dell'attività sanitaria è la tutela della vita e della salute umana, principale fra i diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla Carta costituzionale, è altrettanto evidente come l'atto medico non possa sottrarsi al suo primo scopo per soddisfare altre esigenze, quali il risparmio della spesa e la razionalizzazione delle risorse, sancite peraltro da normative di rango inferiore.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film