-  De Giovanni Cristiano  -  14/09/2012

CASA FAMILIARE: GODIMENTO SETTIMANALE RIDOTTO – Cass. n. 14348/2012- Cristiano DE GIOVANNI

La recente pronuncia della Suprema corte (Cass. Civ., I Sez., 9 agosto 2012, n. 14348) affronta una questione assai delicata nell"ambito della regolamentazione della crisi familiare: l"assegnazione della casa familiare.

Trattasi di istituto complesso e delicato cui è spesso sotteso il perdurare del conflitto tra i coniugi tanto da poter dare luogo alla richiesta di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi e, in specie, a quella di revoca del diritto di assegnazione.

Nel caso di specie la Suprema corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle doglianze del ricorrente (marito) che ha denunciato come il requisito del godimento della casa familiare sarebbe venuto meno dal momento che la moglie (controricorrente) - separata consensualmente, affidataria della figlia minore ed assegnataria della casa familiare -, svolgendo le proprie mansioni lavorative in un luogo sito a notevole distanza dalla stessa casa familiare, viveva per cinque giorni della settimana presso la casa dei propri genitori (sita in vicinanza del luogo di lavoro) e tornava presso la casa familiare nei fine settimana, nei giorni festivi e nel periodo estivo

Sostanzialmente il ricorrente ha posto l"accento sul fatto che il provvedimento di assegnazione della casa familiare anche se calibrato sull"interesse dei figli si estinguerebbe nella ipotesi in cui l'assegnatario non abitasse o cessasse di abitare stabilmente nella stessa casa a cagione del venire meno dello stabile godimento della stessa.

La tesi di fondo che anima questa interpretazione della norma sembra quasi individuare nel disposto di cui all"art 155 quater c.c. una sorta di strumento di contemperamento di interessi nella gestione della crisi familiare che dovrebbe assicurare l"equilibrio tra assegnazione della casa familiare e mantenimento del godimento della stessa così relegando in secondo piano quell"interesse prioritario della prole che è elemento valutativo fondamentale e principale nella fase di riconoscimento del diritto all"assegnazione della casa stessa.

Ebbene la Suprema corte ha formulato una analisi molto chiara e sintetica di quelli che sono gli elementi e i criteri che governano tanto il diritto all"assegnazione della casa familiare quanto l"eventuale estinzione del medesimo con conseguente revoca del provvedimento originario, ponendo in rilievo i punti essenziali che devono emergere in sede di indagine giudiziale: prova rigorosa dei fatti estintivi e valutazione del preminente interesse dei figli al mantenimento dell"habitat naturale, il tutto attraverso una indagine rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Pertanto i punti individuati dalla Suprema corte sono:

a) la preminenza dell"interesse dei figli in sede di assegnazione della casa familiare dal momento che la disposizione di cui all"art. 155-quater c.c., primo comma , primo periodo, risponde all'esigenza, prevalente su qualsiasi altra, di garantire ai figli di coniugi separati la conservazione dell'habitat domestico e cioè di quel centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (vds anche Cass. n. 14553/2011).

b) il giudice, come affermato dalla Corte delle leggi con sentenza n. 308 del 2008, nel procedere alla assegnazione della casa familiare o alla revoca, pur nel silenzio della legge, deve procedere ad una valutazione di rispondenza all'interesse della prole di tale scelta tanto che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa non sono circostanze di per sé stesse idonee a determinare l"estinzione del diritto di assegnazione, essendo la decadenza dallo stesso subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore.

c) la sussistenza di eventi come il fatto che l"assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare per quanto indicati dalla legge come elementi idonei a far presumere il venir meno della esigenza abitativa, sono soggetti sul piano probatorio ad una dimostrazione particolarmente rigorosa, in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario, dal momento che deve emergere in modo univoco che detti eventi medesimi sono connotati dal carattere della "stabilità" e cioè dell'irreversibilità;

d) anche una volta emersa tale prova essa non è sufficiente a dare luogo alla revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare dovendo il giudice comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole affidata o convivente con l'assegnatario.

Rispetto al caso sottoposto all"esame della Suprema corte ne deriva che il diritto al godimento della casa non può dirsi estinto laddove il genitore affidatario non vi abiti per tutti i giorni della settimana, in ragione di esigenze lavorative.

 

 




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