Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 16843/10 con cui ha accolto il ricorso della pubblica accusa contro il verdetto che aveva assolto un ragazzo dal reato ex articoli 26 e 73 Dpr 309/90 perché si trattava di una coltivazione di due sole piantine fatte crescere in un unico vaso.
La Suprema corte, infatti, ha condiviso la tesi della Procura secondo cui «costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale».
Ma c’è un però, importante, che può far evitare il carcere: l’inoffensività della condotta. Secondo la sesta sezione penale del Palazzaccio, infatti, la condotta accertata è penalmente irrilevante quando è assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto.