-  Mazzon Riccardo  -  18/04/2013

CALCOLO DELLE DISTANZE: I VOLUMI TECNICI CHE VANNO ESCLUSI DAL COMPUTO DELLA VOLUMETRIA - Riccardo MAZZON

Importante, al fine di considerare cosa rappresenti la "volumetria" per il calcolo delle distanze dai confini e tra fabbricati, ricordare quali siano i c.d. volumi tecnici che vanno esclusi dal computo della volumetria, sempre che non comportino aumento della sagoma d"ingombro:

"la pronuncia impugnata infatti è assolutamente aderente ai principi enunciati da questa Corte che ha costantemente avvertito che i volumi tecnici che vanno esclusi dal computo della volumetria dei fabbricati, sono soltanto quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio (cfr. sent. 3884 del 29 giugno 1985) e soprattutto che qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato che comporti l'aumento della sagoma d'ingombro, che incida direttamente sulla situazione di distanza tra gli edifici esistenti, indipendentemente dalla loro utilizzabilità ai fini abitativi, integra nuova costruzione e pertanto ove il fondo finitimo sia già edificato, deve in ciascun punto osservare rispetto al muro perimetrale dell'edificio confinante il distacco minimo prescritto dal codice civile o delle norme dei regolamenti edilizi che ne abbiano portata integrativa (cfr. sent. 12 giugno 1986 n. 7384). Non è possibile dunque porre in discussione e ciò indipendentemente dalla destinazione che alle opere si sarebbe dovuto dare, che neppure i volumi tecnici si sottraggono all'obbligo del rispetto delle distanze tra le costruzioni, dal momento che ai fini dell'obbligo delle distanze legali, non è rilevante la specifica funzione riservata agli spazi esistenti fra edifici vicini, ma soltanto la loro oggettiva idoneità a costituire per struttura ed ubicazioni intercapedini dannose vietate dalla legge. Qualsiasi modificazione della volumetria di un fabbricato che comporti l'aumento della sagoma di ingombro, che incida direttamente sulla situazione di distanza tra gli edifici esistenti, indipendentemente dalla sua utilizzabilità ai fini abitativi, integra nuova costruzione e pertanto, ove il fondo finitimo sia già edificato, si deve in ciascun punto osservare, rispetto al muro perimetrale dell'edificio confinante, il distacco minimo prescritto dal codice civile o dalle norme dei regolamenti edilizi che ne abbiano portata integrativa" Cass. 24.6.96, n. 5828, GCM, 1996, 915 - cfr., amplius, "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -;

trattasi, dunque, esclusivamente di quelli indispensabili a contenere gli impianti tecnici dell'edificio, come ben chiarisce la recente pronuncia del giudice amministrativo di seguito esposta, la quale elenca i tre ordini (uno positivo e due negativi) di parametri atti ad identificare la nozione di "volume tecnico" (strumentalità necessaria, impossibilità di soluzioni progettuali diverse, necessaria proporzionalità):

"per l'identificazione della nozione di volume tecnico assumono valore in materia tre ordini di parametri: il primo, positivo, di tipo funzionale, ossia che il manufatto abbia un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono poter essere ubicate all'interno della parte abitativa, e dall'altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità fra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti: ne deriva che tale nozione può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa; pertanto, al di fuori di tale ambito, il concetto non può essere utilizzato né dall'amministrazione né dal privato al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi, comunque, esistenti nella realtà fisica" T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 27/07/2011, n. 4076 M.E. ed altro c. (avv. Anzisi) c. Com. Napoli c. (Avv. Municipale) Foro amm. TAR 2011, 7-8, 2453 (s.m.).




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