-  Redazione P&D  -  31/07/2014

BREVETTO EUROPEO E TRADUZIONE ITALIANA - Trib. Milano 04.03.2014

Ai fini della validità del brevetto europeo in Italia non può ritenersi sufficiente il deposito di una qualsiasi traduzione del testo del brevetto che sia semplicemente dichiarata conforme al testo originale, ma sussiste l"onere a carico del richiedente di procedere a depositare una traduzione italiana realmente conforme e corrispondente al testo del brevetto concesso a livello europeo: l"art. 57, infatti, che disciplina le conseguenze della difformità del testo della traduzione italiana rispetto a quello del brevetto europeo ottenuto, deve considerarsi applicabile alle sole difformità derivanti da refusi di traduzione o differenti sfumature linguistiche. Quindi, non può dirsi sussistente alcuna efficace tutela di un brevetto europeo opponibile a terzi in Italia, quando non sia tempestivamente intervenuta una traduzione italiana del brevetto idonea a proteggere in via esclusiva l"invenzione nell"ambito della sua validità.

 

La sentenza si può leggere per esteso al seguente link: http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/07/20140304_RG39774-2012-21.pdf




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