-  Redazione P&D  -  28/07/2016

Biodiritto e Welfare: il modello Lombardia e la nuova sanità commissariata. - Fabio Squillaci

Biodiritto e Welfare: il modello Lombardia e la nuova sanità commissariata. Note a margine della sentenza 2271 del 2015 del TAR Lombardia sez. Milano


Con la sentenza 2271 del 2015 il TAR Milano ha annullato le delibere con cui la Regione Lombardia, all"indomani della dichiarazione di incostituzionalità del divieto di ricorrere alla fecondazione eterologa introdotto dalla legge n.  40 del 2004, aveva stabilito che i costi della prestazione, a quel punto diventata lecita, sarebbero rimasti per intero a carico degli assistiti. Nella delibera del 12 settembre 2014, in particolare, la Giunta si era limitata a invocare il non ancora intervenuto inserimento della fecondazione eterologa nel novero dei c.d.  LEA  (livelli essenziali di assistenza), circostanza questa di per sé reputata sufficiente a sorreggere la conclusione secondo  cui  i  relativi  costi  sarebbero  dovuto  rimanere  appunto  a  carico  degli  assistiti;  nella successiva delibera del 7 novembre 2014, poi, la Giunta, richiamando un documento nel frattempo concordato nell"ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ribadendo il suo rifiuto di coprire i costi dell"intervento con propri fondi di bilancio, aveva individuato gli importi  che  gli  assistiti  lombardi  avrebbero  dovuto  versare  alla  Regione,  che  poi  li  avrebbe  girati alle  Regioni  o  Province  di  competenza,  qualora  avessero  decisero  di  avvalersi  di  un  centro specializzato extraregionale. Il tema della procreazione medicalmente assistita ha richiamato più volte l"attenzione della Corte Costituzionale in ordine ai diversi aspetti disciplinati dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004.  La Corte ha recentemente dichiarato illegittimo il divieto di fecondazione eterologa in quanto «privo di fondamento costituzionale» ritenendo che «la scelta di tale coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi» garantita dagli artt.  2, 3 e 31 della Costituzione. In particolar modo, la Consulta ha ritenuto che il progetto di formazione di una famiglia esula dal dato strettamente biologico, come dimostra la regolamentazione dell"istituto dell"adozione. La Corte ha poi affermato che «la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la   coppia   assolutamente sterile   o   infertile, concernendo la   sfera   più intima   ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere a questo scopo alla tecnica di PMA di tipo eterologo» (cfr. sentenza n. 162 del 2014).
Con  le  diverse  censure  contenute  nel  ricorso avanzato dalla Ass. SOS Infertilità ONLUS  si assume, pertanto, l"illegittimità delle determinazioni regionali impugnate, laddove si è stabilito di porre a totale carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo, di sospendere e procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti a Centri al fine di svolgere le attività di procreazione medicalmente assistita e di consentire l"accesso alla  PMA  soltanto nel caso in cui la sterilità o l"infertilità riguardi uno solo dei componenti della coppia e non allorquando si riferisca a entrambi.

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