-  Gasparre Annalisa  -  26/05/2016

Bancarotta per distrazione – Cass. pen. 18980/16 – A.G.

All"atto della dichiarazione di fallimento, il mancato rinvenimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, in capo all"imputato, di tali beni nella loro esatta dimensione.

La condotta di reato di bancarotta fraudolenta impropria si realizza quando la realizzazione di operazioni dolose che non determinano un immediato depauperamento del patrimonio della società sia accompagnata, sul piano soggettivo, dalla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa.

 

 

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 ottobre 2015 – 6 maggio 2016, n. 18980 - Presidente Nappi – Relatore Pezzullo




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