-  Andrea Castiglioni  -  12/04/2016

Attività del grafico e scriminante del diritto di cronaca - Andrea Castiglioni

Con una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5456/2015, commentata su questa rivista da Valeria Vagnoni il 25.03.2016), è stato deciso che l"attività del grafico è equiparata all"attività giornalistica, laddove anch"egli, anche attraverso il linguaggio grafico, esprima opinioni, o contribuisca e dare rilevanza a una notizia, o "concorra a quella rappresentazione complessiva della realtà, che è il risultato ultimo, quanto incessante, dell"attività informativa".

La Corte si è espressa in materia di diritto del lavoro, ma tale pronuncia può avere riflessi considerevoli anche in materia penale. Si staglia allora il quesito: come si atteggia la scriminante del diritto di cronaca e di critica nei confronti del grafico?

Come noto, il diritto di cronaca e di critica è una scriminante di matrice giurisprudenziale che, incidendo sull"antigiuridicità della condotta, rende lecita quell"attività che il giornalista vuole (o deve, per "missione" giornalistica) riportare ma che inevitabilmente lede la reputazione di un terzo. Una condotta altrimenti diffamatoria ma che tale non può rimanere, onde una compressione eccessiva di una salutare, libera e costituzionale libertà di manifestazione del pensiero.

Come altrettanto noto, detta scriminante è configurabile al ricorrere di tre tassativi presupposti, ed è qui che sorgono le problematiche riguardo all"attività del grafico. Riflettiamo.

1 – rilevanza pubblica della notizia. Questo (l"unico dei tre requisiti) può non destare problemi ed il motivo è facilmente intuibile: basti elaborare un disegno su un personaggio pubblico, o su una vicenda di interesse pubblico, e il requisito è soddisfatto.

2 – verità del fatto riportato. Come può un disegno o, peggio ancora, un"impaginazione grafica riportare un "fatto" "vero"? Non solo è difficile riscontrare una "verità" in una grafica di giornale, ma può essere addirittura impossibile qualificarla come "fatto storico".

3 – continenza formale nell"esposizione (ossia utilizzazione di un linguaggio civile e consono). Forse un disegno può essere ritenuto non consono (ad es. volgare), ma è difficile far rientrare in tale categoria un"illustrazione grafica.

Ciò detto, si può ritenere possibile che, nell"ambito di una censura che invochi una condotta diffamatoria (una denuncia penale o risarcimento civile), unitamente al giornalista o al direttore possa essere coinvolto anche il grafico (in materia penale, quindi, la sua condotta potrà essere punita ex art. 110 c.p. avendo egli fornito un apporto causale alla realizzazione del fatto di reato). Tuttavia, in una situazione di concorso di persone (art. 110 c.p.), l"esimente del diritto di cronaca invocata e dimostrata dal giornalista si estenderebbe anche al grafico poiché, per principio generale, la scriminate riconosciuta a un concorrente giova a tutti correi facendo venire meno l"antigiuridicità del fatto in sé considerato.

Diverso scenario vi sarebbe se il grafico venisse coinvolto da solo nella vicenda giudiziaria, poiché, appunto, per le caratteristiche della sua condotta lavorativa sarebbe assai arduo invocare la scriminante del diritto di cronaca.

 

 

 




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