-  Valeria Cianciolo  -  23/06/2016

Attività bancarie e comunione de residuo – di Valeria Cianciolo

Nota a Cassazione civile, Sez. I, 3 luglio 2015, n. 13760 – Pres. Forte – Rel. Acierno

In caso di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, con riguardo ai beni che formano oggetto della comunione de residuo, tra i coniugi stessi si instaura una comunione ordinaria, sicché il coniuge non titolare vanta un diritto reale di comproprietà (e non un mero diritto di credito di entità corrispondente al metà del valore dei beni caduti in comunione).

Il fatto. Una donna aveva convenuto in giudizio il cognato ed il Banco di Sicilia, chiedendo che, una volta dichiarata aperta la successione del suo ex coniuge, venisse accertato che gli importi relativi ai rapporti di credito relativi ai dossier titoli, al conto corrente e al libretto di deposito giacenti presso il predetto istituto bancario le appartenevano per la meta, in quanto oggetto di comunione de residuo ex art. 177 c.c., lett. b) e c). Il fratello del de cuius si opponeva alla domanda affermando di essere l"unico erede della quota disponibile per disposizione testamentaria e di aver già richiesto in tale veste lo svincolo di tutti i depositi del Banco di Sicilia, invitando l"istituto ad astenersi dal riconoscere diritti ed attribuire somme a terzi.

La Corte d"Appello ha ritenuto che l"accertata comunione de residuo sugli importi derivanti dai titoli, dai conti correnti e dal libretto di deposito determinasse, al momento dello scioglimento del matrimonio verificatosi con la morte, la contitolarità delle somme in questione.

Non solo nei gradi di merito, ma anche in sede di legittimità è prevalsa la tesi secondo cui il coniuge è titolare effettivo dei beni caduti in comunione de residuo e può quindi vantare direttamente nei confronti del terzo depositario (nella specie, dell"istituto bancario) il diritto alla consegna di metà delle attività in questione. E stata invece respinta la tesi, su cui aveva insistito il ricorrente, secondo cui il coniuge del de cuius vanta unicamente un diritto di credito alla metà del valore nei confronti dell"erede.

 I problemi. La pronuncia è l"occasione ancora una volta per riflettere sulla comunione de residuo nel caso specifico avente ad oggetto alcune attività bancarie. Come sopra detto, tra un erede testamentario e il coniuge del de cuius si discuteva se quest"ultimo vantasse un diritto di natura reale o un mero diritto di credito da esercitare nei confronti dell"erede.

Problema che ha un suo perché posto che, nel primo caso, il coniuge avrebbe avuto titolo per rivolgersi direttamente all"istituto bancario ottenere la metà di quel che c"era, mentre, nel secondo caso, l"istituto avrebbe dovuto consegnare tutte le attività all"erede testamentario, unico titolare di esse, tenuto però a corrispondere al coniuge la metà del loro valore

La comunione de residuo. L"art. 191 c.c., non enumera espressamente la morte di uno dei coniugi tra le cause che determinano lo scioglimento della comunione legale ma è opinione del tutto consolidata che la mancanza sia dovuta esclusivamente alla superfluità della previsione dal momento che la morte determina lo scioglimento del matrimonio, ovvero il verificarsi di una causa di scioglimento della comunione. Soltanto quest"ultimo evento consente il formarsi della c.d. comunione de residuo, esclusivamente in ordine ai beni, elencati sub art. 177 c.c., lett. b) e c), oltre che nell"art. 178 c.c. (i beni destinati all"esercizio dell"impresa, costituita dopo il matrimonio e gli incrementi di quella costituita anteriormente ad esso).

In giurisprudenza, l"orientamento confermato dalla pronuncia in esame è assolutamente maggioritario [1].

Merita di essere segnalato, l"orientamento opposto, secondo cui in capo al coniuge non titolare deve essere riconosciuto un diritto di credito, pari alla meta del valore dei beni presenti al momento dello scioglimento della comunione, al fine di escludere lo stesso dalle vicende amministrative e gestorie dei beni residuali[2].



[1] Cass., 23 febbraio 2011, n. 4393; Cass., 16 luglio 2008, n. 19567; all"origine dell"orientamento Pret. Bari, 6 febbraio 1982, in Giur. It., 1983, I, 2, 8, con nota di Cipriano, Il denaro depositato da un coniuge in comunione legale

[2] In dottrina, Busnelli, La comunione legale nel diritto di famiglia riformato, in Riv. Notar., 1976, 36; Pavone La Rosa, Comunione coniugale e partecipazione sociale, in Riv. Soc., 1979, 31 e s.; Cian e Villani, La comunione dei beni tra coniugi, in Riv. Dir. Civ., 1980, I, 346 e s.; Schlesinger, Sub art. 177 c.c., in Commentario al diritto italiano della famiglia, I, 1, 120; Santosuosso, Beni ed attività economica della famiglia, Torino, 1995, 148. In giurisprudenza, in questo senso, Cass., 20 marzo 2013, n. 6876, in cui viene affermata, incidenter tantum, la natura giuridica di diritto di credito dei beni indicati dall"art. 178 c.c.; Trib. Camerino, 5 agosto 1988, in Foro It. 1990, I, 2333 con nota favorevole di Parente, Struttura e natura della comunione residuale nel sistema del codice riformato




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