Varie  -  Zanasi Francesca Maria  -  05/06/2017

Assegno divorzile: la prova dell'indipendenza economica

Dopo la notissima sentenza che da poco ha rivoluzionato i contenuti applicativi dell"assegno divorzile, la Suprema Corte è tornata sul tema, con sentenza n.11538/2017.

Abbandonato il parametro del "tenore di vita goduto durante il matrimonio", qualificato come un orientamento non più attuale, i giudici di legittimità focalizzano la loro attenzione sui nuovi confini probatori.

Questa volta la Corte non entra nel merito degli indici qualificativi dell"indipendenza economica, ma esamina la spinosa questione legata all"ambito della prova dell"inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro per il coniuge che richiede di beneficiare di un assegno divorzile.

Ebbene, emerge con forza il punto di vista della Suprema Corte quando afferma che non appare in linea con l"interpretazione della normativa vigente l"imposizione di un onere della "ben difficile" prova a carico del coniuge debole.

Pertanto, se risulta da dati processuali incontestati che l"ex coniuge non dispone di un impiego fisso, non risulta percepire un reddito regolare e non beneficia del diritto di abitazione presso la casa coniugale – in posizione di netto contrasto con la situazione economica dell"altro coniuge – l"assegno divorzile non può essere negato, anche in assenza della prova specifica dell" "inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro".

Oggetto della prova, secondo l"interpretazione della Corte, non è quindi una mera opportunità lavorativa, ma la possibilità – in concreto – di svolgere un lavoro.




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